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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24016/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dei limiti di velocità, rilevata in ambito urbano tramite apparecchiatura elettronica. L’automobilista aveva impugnato la sanzione amministrativa e la conseguente sospensione del titolo di guida, sostenendo in appello e poi in cassazione che il cartello di preavviso della postazione di controllo elettronico fosse stato collocato solo sul lato destro della carreggiata, mentre, trattandosi di strada a doppia corsia, sarebbe stato necessario predisporlo su entrambi i lati per garantirne adeguata visibilità e percepibilità. Deduceva inoltre che la propria corsia di marcia e la presenza di altri veicoli avrebbero reso il segnale non visibile, nonché, con il secondo motivo, l’omesso esame di fatti decisivi e l’erronea ricostruzione del thema decidendum e del thema probandum. Il Comune ha resistito sostenendo la legittimità dell’accertamento e valorizzando il verbale, che attestava il controllo e la presenza della segnaletica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 142, comma 6-bis, c.d.s. non impone, in una strada a doppia corsia, l’installazione del preavviso su entrambi i lati, essendo sufficiente il posizionamento lungo la corsia interessata dal controllo, purché idoneamente visibile. Ha inoltre osservato che la censura sulla scarsa percepibilità del cartello era generica e comunque smentita dalle risultanze del verbale di accertamento, atto pubblico dotato di fede privilegiata fino a querela di falso quanto ai dati ivi attestati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché in realtà mirava a contestare la valutazione delle prove e non integrava un vero vizio motivazionale rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 86 c.p.c.

    è richiamato solo per la difesa personale del ricorrente in cassazione; non incide sulla ratio decidendi

  • art. 142, comma 6-bis, c.d.s.

    non richiede l’apposizione del cartello di preavviso su entrambi i lati della strada a doppia corsia; basta il posizionamento lungo la corsia interessata dal controllo, purché visibile

  • art. 142, comma 9, c.d.s.

    norma sanzionatoria per il superamento del limite di velocità

  • art. 2700 c.c.

    il verbale redatto da pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    non è utilizzabile per una mera contestazione della valutazione delle prove e degli apprezzamenti del giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • In materia di sanzioni per eccesso di velocità accertate con strumenti elettronici, la presenza del cartello di preavviso non deve essere necessariamente duplicata su entrambi i lati della carreggiata solo perché la strada è a doppia corsia; ciò che conta è che il segnale sia collocato in modo coerente con la corsia interessata dal controllo e sia concretamente visibile.
  • Quando l’opponente non contesta l’inesistenza della segnaletica ma solo la sua pretesa inadeguatezza o scarsa visibilità, l’onere di provare tale inidoneità incombe su di lui.
  • Il verbale di accertamento della violazione, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati direttamente dagli accertatori, inclusa la presenza della segnalazione preventiva e le circostanze oggettive dell’accertamento.
  • Non è deducibile come vizio di legittimità, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, una critica che si risolva in realtà nella contestazione del merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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