Cassazione Penale, Sentenza n. 6763/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che, accogliendo l'incidente di esecuzione, aveva dichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione della pena e disposto l'immediata liberazione di Corona per consentirgli di chiedere, entro 30 giorni, una misura alternativa. Il Procuratore deduceva violazione degli artt. 656, comma 9, c.p.p. e 4-bis Ord. pen., sostenendo che l'elenco dei reati ostativi richiamato dall'art. 656, comma 9, deve essere inteso in senso formale e non può essere superato dal pubblico ministero valorizzando istituti premiali (come l'attenuante ex art. 323-bis c.p.) che attengono alla fase di accesso ai benefici, riservata al Tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore ritenendolo infondato. Ha confermato che, alla data del provvedimento impugnato e nel vigore della L. 9 gennaio 2019, n. 3, il riconoscimento in sentenza irrevocabile dell'attenuante speciale ex art. 323-bis c.p. (collaborazione/efficacia dell'opera per assicurare prove o individuare altri responsabili) rendeva obbligatoria la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. La Cassazione ha distinto tra: (i) l'accertamento della collaborazione rilevabile solo in fase di sorveglianza ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. e (ii) il riconoscimento giudiziale dell'attenuante ex art. 323-bis, che invece è già verificabile dal pubblico ministero sul titolo esecutivo e vale a escludere il carattere ostativo del reato contro la pubblica amministrazione. La Corte ha rilevato inoltre che successivamente (L. 30 dicembre 2022, n. 199) i reati contro la pubblica amministrazione sono stati rimossi dal catalogo dei reati ostativi, confermando la non problematicità della soluzione adottata.
Norme richiamate
art. 656, comma 5 e comma 9 (lett. a))
L'art. 656, comma 5 impone al pubblico ministero di sospendere l'esecuzione quando ricorrono i presupposti per le pene brevi per consentire la richiesta di misure alternative; il comma 9 individua tassativamente le ipotesi ostative richiamando l'art. 4-bis Ord. pen. Tale richiamo è formale per l'individuazione del titolo di reato ostativo, ma non impedisce che un elemento già accertato con sentenza irrevocabile (es. attenuante ex art. 323-bis) sia considerato dal PM per disapplicare l'ostatività alla sospensione.
art. 4-bis, comma 1 (nella formulazione aggiornata dalla L. 9/2019 e poi modificata dalla L. 30/12/2022, n.199)
Art. 4-bis individua i reati che, di regola, ostano all'accesso ai benefici penitenziari; la Corte evidenzia che la L. 9/2019 aveva introdotto riferimenti alla collaborazione e all'attenuante ex art. 323-bis e che l'effetto di tale richiamo sul regime della sospensione dell'ordine di esecuzione deve essere distinto a seconda che la condizione sia già accertata in sede di cognizione (323-bis) o richieda valutazione in sede di sorveglianza (58-ter).
L'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis (riduzione della pena da un terzo a due terzi per chi si sia effettivamente adoperato per evitare conseguenze ulteriori, assicurare prove o individuare altri responsabili) se riconosciuta in sentenza irrevocabile costituisce elemento idoneo a escludere l'effetto ostativo previsto dall'art. 4-bis in ordine alla sospensione dell'ordine di esecuzione.
L'accertamento della collaborazione ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari, ai sensi dell'art. 58-ter, è competenza della magistratura di sorveglianza e presuppone valutazioni fattuali anche successive alla sentenza di condanna; perciò non è verificabile dal PM al momento dell'ordine di esecuzione.
Legge
Ha introdotto nel testo dell'art. 4-bis richiami relativi alla collaborazione e all'attenuante ex art. 323-bis; la Corte interpreta tali introduzioni distinguendo gli effetti a seconda della natura dell'accertamento (giudiziale vs sorveglianza).
Legge
L. 30 dicembre 2022, n. 199
Ha successivamente soppresso i riferimenti ai reati contro la pubblica amministrazione dall'art. 4-bis, escludendoli dal catalogo dei reati ostativi; tale modifica rende coerente e non pregiudizievole la soluzione adottata dalla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se la sentenza di condanna ha riconosciuto in modo irrevocabile l'attenuante speciale ex art. 323-bis c.p., tale fatto, essendo già accertato in sede di cognizione, può essere valutato dal pubblico ministero al momento dell'adozione dell'ordine di esecuzione e impedisce l'applicazione dell'effetto ostativo ai fini della sospensione dell'ordine stesso.
- La distinzione fondamentale è tra: (a) elementi accertati in sentenza irrevocabile (es. attenuanti giudiziali) che il PM può considerare immediatamente, e (b) valutazioni sulla collaborazione rilevabili solo in sede di sorveglianza (art. 58-ter), che il PM non può supplire al Tribunale di sorveglianza.
- L'art. 656 c.p.p. e il suo richiamo formale all'art. 4-bis non impediscono al giudice o al PM di tenere conto di statuizioni definitive di merito (giudicato) che incidono sulla natura ostativa del reato rispetto alla sospensione dell'esecuzione.
- Eventuali questioni di costituzionalità o di ragionevolezza dell'interpretazione legislativa devono essere devolute alla Corte costituzionale; il giudice ordinario non può modificare la portata normativa mediante interpretazioni correttive non fondate sul testo e sul sistema delle norme.
- In pratica operativa: prima di eseguire un ordine di esecuzione per pene brevi, il PM e la difesa devono verificare il contenuto del titolo esecutivo (sentenza) per accertare la presenza di riconoscimenti che possano rendere obbligatoria la sospensione per consentire la richiesta di misure alternative.
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