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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32308/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società concedente)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto commerciale di circa 25 anni tra una concessionaria e la casa automobilistica concedente, che nel 1996 aveva intimato la risoluzione del contratto per asserito inadempimento. In un primo giudizio era già stato accertato l’illegittimità della risoluzione, con rinvio a successivo giudizio per la quantificazione del danno. Nel giudizio di merito sulla liquidazione, la concessionaria chiedeva il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, allegando inizialmente la messa in liquidazione della società e la perdita di fatturato, poi ampliando progressivamente le voci di danno con ulteriori deduzioni: svalutazione di una partecipazione sociale, costi di organizzazione e promozione, formazione del personale, ricollocamento di esuberi, perdita di avviamento, perdita di chance di utili futuri e pregiudizi su altre attività commerciali. I giudici di merito hanno escluso il nesso causale tra risoluzione illegittima e pregiudizi dedotti, ritenendo tardive molte allegazioni e comunque non provata la correlazione tra il recesso/risoluzione e i danni prospettati, anche perché l’attività Volvo risultava da anni in perdita e le altre attività erano solo genericamente richiamate. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1223 c.c. e 112, 163, 183 c.p.c., sostenendo che le allegazioni successive fossero solo specificazioni di danni già tempestivamente introdotti e non mutatio libelli; 2) violazione degli artt. 1218, 1223, 2909 e 2697 c.c. e di norme processuali, censurando la limitazione temporale della verifica del danno a un anno e la mancata valorizzazione di costi, marginalità, avviamento e documentazione contabile; 3) violazione degli artt. 1218, 1223, 2711 c.c. e di norme processuali, contestando il mancato riconoscimento del nesso tra condotta della controparte e perdita del core business, oltre ai limiti attribuiti alla consulenza contabile e alla mancata contestazione in sede peritale; 4) conseguente caducazione della regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbendo il quarto. Ha ritenuto tardive le nuove allegazioni di danno svolte con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., perché i pregiudizi risarcibili andavano tempestivamente allegati e non potevano essere introdotti come mere esemplificazioni successive. Ha inoltre ritenuto che la limitazione temporale della verifica del danno all’anno successivo alla richiesta di scioglimento fosse logicamente coerente con la clausola contrattuale di recesso a dodici mesi. La censura sul regolamento comunitario n. 1475/1995 è stata reputata aspecifica e non pertinente. Le restanti doglianze sono state giudicate come tentativo di rivalutazione del merito e dell’istruttoria, inammissibile in cassazione, anche in presenza di doppia conforme. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso la prova di un danno causalmente ricollegabile all’illegittima risoluzione e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile deve essere allegato e provato come conseguenza immediata e diretta del fatto illecito o dell’inadempimento; non ogni pregiudizio successivamente prospettato è automaticamente ricompreso nella domanda originaria.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità da inadempimento presuppone la prova del nesso tra condotta e pregiudizio risarcibile, nonché dei danni effettivamente derivati dalla condotta contestata.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda, senza alterarne il contenuto, ma le specificazioni tempestive dei danni richiesti sono ammissibili solo nei termini processuali previsti.

  • art. 163 c.p.c.

    La domanda introduttiva deve contenere l’esposizione dei fatti costitutivi e dei relativi petitum e causa petendi in modo sufficientemente determinato.

  • art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.

    La prima memoria integrativa consente precisazioni e modificazioni consentite della domanda e delle allegazioni nei limiti processuali previsti.

  • art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.

    La seconda memoria integrativa, nel regime ratione temporis applicabile, non può essere utilizzata per introdurre tardivamente nuovi fatti costitutivi dei danni, ma solo per la fase di precisazione consentita dal rito.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova dei danni e del nesso causale grava sulla parte che li allega.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi su un presupposto della pretesa risarcitoria vincola il successivo giudizio nei limiti del decisum, ma non esonera dall’onere di provare i singoli danni conseguenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione della prova e degli elementi documentali deve avvenire nei limiti del materiale ritualmente acquisito, senza sovvertire i poteri del giudice di merito.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 2711 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai bilanci e alla documentazione contabile, ma la Corte ha escluso che tali elementi bastassero, da soli, a provare il nesso causale dei danni.

  • art. 198 c.p.c.

    La consulenza tecnica contabile non elide il principio per cui i fatti principali devono essere tempestivamente allegati; la disciplina delle acquisizioni documentali resta subordinata alla tempestiva deduzione dei fatti costitutivi.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, non ravvisando difese manifestamente inammissibili o infondate della parte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo in relazione agli effetti economici del rigetto del ricorso.

  • regolamento CEE n. 1475/1995

    La censura è stata ritenuta aspecifica, perché la ricorrente non ha spiegato la sua applicabilità al rapporto e ai fatti di causa né i presupposti fattuali richiesti dalla norma invocata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento danni da illegittimo scioglimento o risoluzione di un rapporto contrattuale, il fatto costitutivo può essere unico, ma i singoli danni-conseguenza devono essere tempestivamente allegati con precisione, nei termini processuali previsti, non potendo essere introdotti successivamente come mere esemplificazioni.
  • L’originaria allegazione di un danno non consente di estendere liberamente, in fasi successive, il perimetro della pretesa risarcitoria a voci nuove e autonome; la specificazione è ammissibile solo entro il quadro processuale consentito e senza pregiudicare il diritto di difesa della controparte.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio o della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme, salvo vizi deducibili nei limiti consentiti dal rito.
  • La prova del nesso causale tra inadempimento o risoluzione illegittima e danno allegato non può essere desunta in modo apodittico da bilanci, perizie o risultati economici generali, se non è dimostrata la specifica riferibilità del pregiudizio alla condotta contestata.
  • La consulenza tecnica, anche se contabile, non sostituisce l’onere di tempestiva allegazione dei fatti principali posti a fondamento della domanda risarcitoria.
  • Una censura fondata su una norma speciale o su un regolamento comunitario è inammissibilmente generica se non spiega in modo puntuale perché la norma sia applicabile al rapporto dedotto e quali presupposti fattuali ne giustifichino l’operatività.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

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