Cassazione Civile, Ordinanza n. 27775/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione prefettizia che aveva irrogato una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 192, commi 1 e 6, cod. strada, contestata in relazione al mancato arresto del veicolo all'invito degli agenti. Nel corso del giudizio gli opponenti proposero querela di falso avverso il verbale di contestazione. In primo grado il Tribunale rigettò la querela di falso, condannò i querelanti a pena pecuniaria e liquidò le spese anche in favore del Comune e del Ministero. In appello i soccombenti dedussero cinque motivi; in cassazione proposero due censure: la prima contro il rigetto della domanda di rifusione delle spese maturate dopo il rifiuto della proposta conciliativa, sostenendo che il Comune avesse rifiutato senza giustificato motivo una proposta più favorevole ai ricorrenti; la seconda contro la liquidazione delle spese di appello e contro il mancato integrale accoglimento della richiesta di compensazione, sostenendo anche l'erronea applicazione dello scaglione tariffario e l'irrilevanza della loro soccombenza parziale in appello nei confronti del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. ha carattere eccezionale e non si applica alla proposta conciliativa avente ad oggetto la rinuncia alla querela di falso con regolazione delle spese, sicché non poteva condurre alla condanna del Comune per le spese successive al rifiuto. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che il valore della causa in appello è autonomamente determinato dal giudice di secondo grado; che la querela di falso ha valore indeterminabile; e che, comunque, la valutazione sulla compensazione delle spese tra ricorrenti e Comune rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non essendo stati accolti nei confronti del Comune i capi di domanda proposti. Nulla è stato disposto sulle spese di legittimità perché le controparti non si sono costituite.
Norme richiamate
Disposizione sostanziale posta a fondamento della sanzione amministrativa opposta.
Norma eccezionale che prevede la condanna alle spese maturate dopo una proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo solo nei casi in cui la domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta; non è applicabile oltre tali casi.
Richiamato come limite alla regola di condanna alle spese successive alla proposta conciliativa e come parametro per la compensazione delle spese nei casi consentiti.
Invocato dai ricorrenti come norma processuale sulla motivazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Richiamato dai ricorrenti sul difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Norma sul perimetro del controllo di legittimità invocata a fondamento dei motivi di ricorso.
art. 14 preleggi
Richiamato per affermare che le norme eccezionali non possono essere applicate oltre i casi considerati.
Richiamato in relazione alla liquidazione dei compensi professionali e allo scaglione di valore adottato dalla Corte d'appello.
comma 1-quater; comma 1-bis
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. ha natura eccezionale e sanzionatoria: opera solo quando la domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa e non può essere estesa a ipotesi diverse, anche se la soluzione offerta in giudizio risulti economicamente più favorevole della proposta rifiutata.
- Quando la proposta conciliativa concerne la rinuncia a una domanda o a un'azione e la regolazione delle spese, non è sufficiente che l'esito finale del processo sia meno oneroso per la parte proponente per applicare automaticamente la condanna alle spese successive al rifiuto.
- In tema di spese processuali, la determinazione del valore della causa in appello è autonoma rispetto a quella eventualmente operata in primo grado e non è vincolata da un preteso giudicato interno sul punto.
- La querela di falso ha valore indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi.
- Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al rispetto del principio per cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione, totale o parziale, resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito nei casi in cui sia consentita.
- La soccombenza va valutata distintamente nei rapporti tra ciascuna parte: l'accoglimento di un motivo di appello nei confronti di un coimputato o di un diverso intimato non incide, di per sé, sulla regolazione delle spese nei confronti della parte rimasta totalmente vittoriosa in quel distinto rapporto processuale.
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