Cassazione Civile, Ordinanza n. 12201/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dall'estinzione anticipata, avvenuta nel 2007, di un finanziamento al consumo. La mutuataria aveva ottenuto in primo grado la condanna della società finanziaria alla restituzione di euro 1.998,26, oltre interessi, corrispondenti a oneri per commissioni e spese di intermediazione non integralmente maturati. In appello la società finanziaria aveva dedotto: 1) il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere agito solo quale mandataria della società erogatrice del finanziamento; 2) l'erronea individuazione della disciplina applicabile ratione temporis; 3) la validità della clausola contrattuale che prevedeva l'irripetibilità delle somme versate per intermediazione bancaria-finanziaria in caso di estinzione anticipata. Il tribunale ha rigettato l'appello, ritenendo che il diritto al rimborso discendesse dall'art. 125, comma 2, T.U.B. nel testo applicabile al tempo, che la mancata adozione della delibera CICR non escludesse l'operatività della norma primaria, e che fossero nulle le pattuizioni contrarie alla riduzione equa del costo complessivo del credito. In cassazione la società ricorrente ha denunciato: a) violazione degli artt. 1703, 1704, 1372, 1388, 1709, 1720 c.c. e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c., sostenendo che la somma era stata pagata a titolo di remunerazione dell'attività di intermediazione e che la qualificazione in termini di indebito oggettivo fosse errata; b) errata applicazione della legge vigente al momento della stipula e dell'estinzione anticipata, sostenendo che l'art. 125 T.U.B. non fosse applicabile senza la delibera CICR. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile nella parte in cui censurava la qualificazione come indebito, poiché tale qualificazione non costituiva ratio decidendi, e ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il proprio orientamento conforme secondo cui l'art. 125 T.U.B. ratione temporis applicabile attribuiva comunque al consumatore il diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito anche in assenza della delibera CICR, la quale ha natura meramente integrativa della norma primaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito favorevole alla consumatrice. Ha affermato che la pretesa restitutoria era fondata sull'art. 125, comma 2, T.U.B. applicabile ratione temporis e che la mancanza della delibera CICR non impediva il riconoscimento del diritto al rimborso delle quote di costo del credito non maturate. Ha inoltre escluso la rilevanza del motivo volto a contestare la qualificazione dell'azione come indebito oggettivo, perché tale profilo non era la ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR"
Nel testo applicabile al rapporto, riconosce al consumatore il diritto alla riduzione equa del costo complessivo del credito in caso di rimborso/estinzione anticipata; il diritto è operante anche senza delibera CICR, perché la disciplina primaria è già vincolante.
Le pattuizioni contrattuali difformi sono nulle se peggiorative per il cliente, poiché la norma consente deroghe solo in senso favorevole al consumatore.
La Corte esclude la sua applicazione perché sopravvenuta rispetto all'estinzione anticipata del finanziamento.
art. 3, comma 1, D.M. 8 luglio 1992
È richiamato come fonte già vigente e idonea a indicare modalità di riduzione del costo del credito in ambito di credito al consumo.
Norma invocata dalla ricorrente sulla struttura del mandato.
Norma invocata dalla ricorrente sulla spendita del nome nel mandato.
Norma invocata dalla ricorrente in tema di efficacia vincolante del contratto.
Norma invocata dalla ricorrente sulla rappresentanza.
Norma invocata dalla ricorrente sul compenso del mandatario.
Norma invocata dalla ricorrente sulle spese e sulla responsabilità del mandatario.
Norma invocata dalla ricorrente per contestare la configurazione dell'azione come ripetizione di indebito.
Norma invocata dalla ricorrente per contestare una pretesa azione di arricchimento senza causa.
È il vizio di legittimità dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In caso di estinzione anticipata di un finanziamento rientrante nella disciplina del credito al consumo ratione temporis applicabile, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo complessivo del credito anche se non sia stata ancora adottata la delibera CICR prevista dalla norma primaria.
- La mancata emanazione di una norma secondaria di dettaglio non può essere utilizzata per svuotare di contenuto il diritto attribuito dalla legge primaria, soprattutto quando il risultato sarebbe una compressione della tutela del consumatore incompatibile con l'interpretazione conforme al diritto europeo.
- Le clausole contrattuali che escludano in radice il rimborso dei costi del credito non ancora maturati, in contrasto con la disciplina legale sulla riduzione del costo complessivo del credito, sono nulle nella parte in cui peggiorano la posizione del cliente.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che attacchi una qualificazione giuridica non costituente ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel computo delle somme da restituire per estinzione anticipata occorre distinguere tra costi soggetti a maturazione nel tempo e costi immediati, ma la decisione qui esaminata conferma che la tutela del consumatore non può essere negata per il solo fatto della mancanza di una disciplina attuativa secondaria.
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