Cassazione Civile, Ordinanza n. 09038/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite origina da un procedimento monitorio definito con decreto ingiuntivo poi confermato in primo grado. La parte ricorrente aveva contestato davanti al tribunale la sentenza del giudice di pace chiedendo la dichiarazione di nullità delle prove orali assunte in primo grado e, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo. Sosteneva, in sintesi, che la controparte fosse decaduta dalla facoltà di articolare la prova testimoniale; che il tribunale avesse erroneamente ritenuto ammissibile la prova orale relativa a un preteso contratto orale del marzo 2017, nonostante l’esistenza di un precedente contratto scritto del gennaio 2017; e che il giudice di merito avesse illegittimamente considerato come un unico atto la scrittura del marzo 2017 e le condizioni generali sottoscritte separatamente. I motivi di ricorso erano tre: violazione degli artt. 316 e 320 c.p.c. sulla disciplina delle preclusioni nel rito davanti al giudice di pace; violazione dell’art. 2722 c.c. sulla prova testimoniale di patti aggiunti o contrari a un documento; violazione degli artt. 2702, 1326 e 1341 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. sulla riferibilità della sottoscrizione all’intero documento e sulla valutazione delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato l’ammissibilità della prova testimoniale sia sul fatto che la sua articolazione era avvenuta ancora nel corso dell’udienza di trattazione, sia sull’applicazione dell’art. 320, comma 4, c.p.c. per effetto del comportamento concorde delle parti. Il secondo motivo è stato disatteso perché il giudice di merito aveva correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 2722 c.c., trattandosi di un documento successivo a quello precedente, rispetto al quale la prova per testi era quindi ammissibile. Anche il terzo motivo è stato respinto, poiché la sentenza impugnata si era conformata al principio secondo cui la sottoscrizione apposta sull’ultimo foglio di un atto logicamente e materialmente unitario si riferisce all’intero documento, salvo querela di falso, e perché la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del procedimento davanti al giudice di pace e alle preclusioni istruttorie.
La Corte ha valorizzato la lettura del giudice di merito secondo cui, nel rito davanti al giudice di pace, la prova può essere articolata nell’udienza di trattazione e, in presenza di concorde richiesta delle parti, anche nell’udienza successiva consentita dal comma 4.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
"La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione sia anteriore o contemporanea"
Non opera quando il documento sul quale si innesta la prova testimoniale è successivo a quello precedente; in tal caso la prova orale è ammissibile.
La sottoscrizione apposta sull’ultimo foglio di uno scritto logicamente e materialmente unitario riferisce la dichiarazione all’intero documento; per negarne l’efficacia occorre querela di falso.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione del contratto e all’accettazione della proposta, ma senza accoglimento delle doglianze.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la non riferibilità della firma alle condizioni generali; la Corte non ha accolto la censura.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a ottenere una rivalutazione del merito.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma per lite temeraria, ritenendone sussistenti i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito davanti al giudice di pace non esiste una rigida distinzione tra udienza di comparizione e udienza di trattazione; le preclusioni istruttorie operano comunque secondo il modello del rito ordinario, salvo la disciplina speciale dell’art. 320 c.p.c.
- La prova testimoniale è ammissibile quando riguarda un documento successivo rispetto a un precedente scritto, perché l’art. 2722 c.c. vieta la testimonianza solo sui patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento anteriori o contemporanei.
- La sottoscrizione apposta sull’ultimo foglio di un atto che appaia unitario sotto il profilo logico e materiale si riferisce all’intero documento e ne attribuisce efficacia all’insieme, salvo che sia proposta querela di falso.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle risultanze di merito sotto la veste della violazione di legge.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- In presenza dei presupposti di legge, la condotta processuale della parte soccombente può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002.
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