Cassazione Civile, Ordinanza n. 23279/2024 del 28/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento notificata nel 2016, sostenendo che non le fosse mai stata validamente notificata la cartella di pagamento presupposta, asseritamente notificata nel 2006, e deducendo perciò anche la prescrizione del credito, oltre alla mancata indicazione del calcolo degli interessi. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello dell'agente della riscossione rilevando che agli atti mancava prova della notificazione della cartella, poiché l'avviso di ricevimento prodotto non recava la firma del ricevente né il timbro o la sottoscrizione dell'addetto alla distribuzione. In cassazione l'agente della riscossione ha denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, del combinato disposto con la disciplina del servizio postale ordinario e dell'art. 8 l. n. 890/1982, sostenendo di aver effettuato una notificazione semplificata ex art. 26; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del grado di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui introduceva una diversa ricostruzione della notificazione semplificata ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 per difetto di specificità, e comunque inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento di fatto circa l'assenza nell'avviso di ricevimento di sottoscrizione e timbro, con conseguente mancanza di certezza giuridica della conoscibilità dell'atto presupposto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il giudice di appello aveva correttamente applicato il principio della soccombenza nella liquidazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata in tema di notificazione della cartella di pagamento; la Corte non ne ha affermato una diversa portata, ma ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR sulla mancata prova della notifica.
art. 38 d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655
Richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina postale applicabile alla notificazione; non decisivo ai fini della decisione, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 40 d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655
Richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina postale applicabile alla notificazione; non decisivo ai fini della decisione.
art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità analogica della disciplina della notificazione postale; la Corte non ha esaminato nel merito tale tesi per inammissibilità del motivo.
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio della soccombenza da parte del giudice di appello nella regolazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito è fondata su un accertamento in fatto circa la mancata prova della notificazione, è inammissibile il motivo che si limiti a prospettare una diversa qualificazione giuridica senza aggredire quel decisivo accertamento.
- La censura per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a introdurre una ricostruzione fattuale non esaminata dal giudice di merito.
- Nella notificazione della cartella di pagamento tramite servizio postale, la prova della regolare ricezione richiede che gli atti evidenzino la certezza giuridica dell'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario; in mancanza di elementi essenziali dell'avviso di ricevimento, la notificazione può ritenersi non provata.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice applica il principio della soccombenza; la relativa statuizione è corretta se posta a carico della parte totalmente soccombente.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
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