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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28476/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto che in primo grado era stato assolto, ma la Corte d'appello ha ribaltato la decisione affermando la responsabilità per rapina impropria e lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione accolta in appello, l'imputato si sarebbe appropriato di un portafoglio dall'interno di una vettura e, subito dopo, avrebbe posto in essere minaccia o violenza diretta a mantenere il possesso della cosa sottratta e ad assicurarsi l'impunità. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: violazione dell'art. 628 c.p., vizi di motivazione e inosservanza dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.; in particolare ha contestato la prova della sottrazione del portafoglio, la prova della successiva minaccia/violenza e soprattutto l'esistenza del nesso funzionale tra la condotta violenta e la volontà di assicurarsi l'impunità per la precedente sottrazione. Ha inoltre sostenuto che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo non corretto la ricognizione fotografica e che fosse mancata la necessaria rinnovazione della prova dichiarativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha escluso che la Corte d'appello avesse violato la regola sulla rinnovazione della prova dichiarativa, osservando che il giudice di merito si era limitato a una diversa valutazione dell'attendibilità della ricognizione fotografica, senza rivalutare testimonianze nel senso che imporrebbe l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. Ha poi rilevato che il richiamo all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. era inconferente, poiché la critica riguardava l'affidabilità della ricognizione fotografica e non una prova indiziaria. Quanto alla rapina impropria, ha ritenuto correttamente accertata la diretta funzionalità e immediatezza della minaccia rispetto allo scopo di mantenere l'impunità per la sottrazione, in linea con la giurisprudenza consolidata. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali. È stata inoltre rigettata la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile, perché presentata solo con memoria e nota spese, senza partecipazione alla discussione in udienza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La rapina impropria è configurabile quando la violenza o minaccia segue immediatamente la sottrazione ed è funzionalmente diretta a mantenere il possesso della cosa o ad assicurare l'impunità per il fatto commesso.

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    La regola di giudizio sulle prove indiziarie non è pertinente quando la critica riguarda l'attendibilità di una ricognizione fotografica e non la valutazione di indizi.

  • art. 603, comma 1, c.p.p.

    La rinnovazione documentale dell'istruttoria può riguardare l'acquisizione di immagini utilizzate per la ricognizione fotografica.

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    La necessaria rinnovazione della prova dichiarativa opera nelle ipotesi normativamente previste; non ricorre quando il giudice d'appello si limita a un diverso apprezzamento dell'affidabilità della ricognizione fotografica.

  • art. 121 c.p.p.

    Le memorie difensive e gli atti depositati dalla difesa possono essere considerati nel confronto tra decisione di primo grado e motivazione di appello ai fini del controllo di legittimità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    È richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nel ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La rapina impropria richiede che la violenza o minaccia sia immediatamente successiva alla sottrazione e funzionalmente collegata al mantenimento del possesso della cosa o all'assicurazione dell'impunità; in difetto di tale nesso, la qualificazione giuridica non può reggere.
  • La censura relativa alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa in appello non è fondata quando il giudice di secondo grado non rivaluta in senso nuovo la testimonianza, ma si limita a un diverso apprezzamento dell'affidabilità di elementi documentali o ricognitivi già acquisiti.
  • La regola di giudizio dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. attiene alla prova indiziaria e non può essere invocata per contestare la sola attendibilità di una ricognizione fotografica o di un diverso apprezzamento probatorio.
  • Nel giudizio di cassazione, il controllo sulla motivazione di una sentenza di condanna che abbia riformato un'assoluzione deve svolgersi confrontando la decisione d'appello con quella di primo grado e con gli specifici apporti difensivi sviluppati nel giudizio di merito.
  • La parte civile che, nel giudizio di cassazione a trattazione orale, non partecipi alla discussione in udienza non può ottenere la liquidazione delle spese sulla sola base del deposito telematico di memoria e nota spese.

Come è indicizzato

MaterieRapinaLesioniImpunazioni
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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