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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5149/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La DUOMO S.r.l. aveva chiesto la restituzione di immobili e altri beni sequestrati in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso il 25/05/2021 (sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di Meridional Service s.r.l. e di Giordano Antonino e Rodilosso Sebastiano). La società ha contestato: 1) la carenza/apparenza della motivazione dell'ordinanza di rigetto, che si limiterebbe a riprodurre parti del decreto di sequestro senza valutare le modalità di esecuzione; 2) la violazione della riserva di legge e la errata estensione soggettiva/oggettiva del sequestro (beni intestati alla DUOMO invece che agli indagati); 3) la scorretta interpretazione del dispositivo del decreto (impossibilità di estendere il sequestro ad immobili non menzionati nel dispositivo); 4) la errata qualificazione dei conferimenti nel Trust e la mancata prova della trascrizione/atto di conferimento ai sensi delle norme civili; 5) l'uso, nella decisione del G.i.p., di atti di indagine sopravvenuti (nota Guardia di Finanza) e la violazione delle norme sulla competenza del giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la DUOMO S.r.l., quale terzo che rivendica la titolarità o l'esclusiva disponibilità di beni sequestrati formalmente intestati a terzi, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento negativo con l'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. entro dieci giorni dalla notifica del rigetto (termine scaduto); non è stata possibile la conversione del ricorso in appello cautelare per tardività. In alternativa, anche ove la richiesta fosse stata qualificata come incidente di esecuzione, l'impugnazione corretta sarebbe stata l'opposizione ex art. 667 comma 4 o l'atto previsto dall'art. 676. Conseguentemente il ricorso per cassazione è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 74/2000

    Norma del reato per cui era disposto il sequestro preventivo nei confronti degli indagati; contestualizza l'oggetto del provvedimento originario.

  • art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione dell'ordinanza; la Corte ha esaminato la questione ma ha motivato l'inammissibilità per ragioni processuali (rimedi inidonei/tardivi).

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla presunta motivazione apparente; la Corte non ha risolto il merito della censura per inammissibilità del ricorso.

  • art. 42, comma 2, Cost.

    Richiamato per sostenere la riserva di legge nella limitazione del diritto di proprietà; la censura è stata valutata incidentalmente ma non risolta nel merito per motivi procedurali.

  • art. 1350 c.c.

    Citando la disciplina degli atti formali (atto scritto), dedotta nella contestazione relativa al conferimento nel Trust e all'efficacia di atti traslativi.

  • art. 2468 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione sulla natura giuridica del conferimento di quote e sui relativi effetti.

  • art. 2643 e 2647 c.c.

    Richiamati in relazione alla trascrizione degli atti che trasferiscono beni immobili; il ricorrente ha sostenuto l'assenza di trascrizione di eventuali conferimenti immobiliari nel Trust.

  • artt. 665 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento esecutivo e sulle impugnazioni; il ricorrente ha censurato l'operato del G.i.p. in fase di esecuzione, ma la Corte ha ritenuto che il rimedio processuale corretto non fosse il ricorso per cassazione diretto.

  • art. 321, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla restituzione delle cose sequestrate; la Corte ha ricordato che la tutela del terzo proprietario investe la legittimità del sequestro e incide sulla scelta del rimedio.

  • art. 322-ter, comma 1, cod. pen.

    Citato per spiegare che, nei sequestri per equivalente, la disponibilità effettiva del bene da parte dell'indagato è condizione che legittima la sua immediata apprensione e che tale circostanza deve poter essere controllata dal giudice.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello cautelare contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che la DUOMO avrebbe dovuto utilizzare questo rimedio entro il termine di legge (10 giorni).

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma sulla impugnazione per cassazione delle pronunce sulla esecuzione; la Corte ha richiamato l'ordine temporale dei rimedi (appello cautelare poi cassazione) per giustificare l'inammissibilità.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che consente in casi previsti la conversione del ricorso in altro rimedio; la Corte ha escluso la conversione nel caso di specie per tardività.

  • art. 667, comma 4 e art. 676, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alle modalità di opposizione/restaurazione per le richieste di restituzione nelle ipotesi di incidente di esecuzione; la Corte ha osservato che, anche se la richiesta fosse qualificata come incidente di esecuzione, esistevano rimedi specifici.

Massime di principio

  • Il terzo che rivendica la titolarità o la disponibilità esclusiva di beni formalmente intestati a terzi e sequestrati per equivalente deve impugnare il provvedimento negativo con l'appello cautelare ex art. 322-bis entro il termine perentorio di 10 giorni; il mancato rispetto del termine rende inammissibile il ricorso per cassazione.
  • Nei sequestri per equivalente la disponibilità effettiva del bene da parte dell'indagato è elemento rilevante e deve poter essere controllata dal giudice dell'esecuzione: la mera indicazione formale del bene non esclude il diritto del terzo ad opporsi.
  • La Corte non sostituisce il rimedio previsto dalla legge: scegliere l'atto processuale sbagliato o tardivo preclude l'esame nel merito delle censure sostanziali (motivazione, eccesso di sequestro, vizi di esecuzione).
  • La contestazione della legittimità di sequestri su beni intestati a terzi richiede attenzione anche agli aspetti civilistici (atto scritto, trascrizione per trasferimenti immobiliari, conferimenti in Trust) e alla prova documentale della effettiva titolarità o del conferimento.
  • L'utilizzo di atti di indagine sopravvenuti nell'istruttoria del giudice dell'esecuzione può essere censurato, ma la prospettazione di tali vizi deve seguire i rimedi processuali corretti e nei termini di legge.

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