Sentenza del 09/06/2021 n. 15977 - Corte di Cassazione
IVA - Credito IVA - Sospensione del rimborso - Vizi propri - Impugnabilità - Ammissibile - Posizione giuridica soggettiva - Obbligo di verifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (tardività della costituzione), accolto il secondo motivo rilevando che la CTR ha erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso senza procedere a un accertamento motivato del credito, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'annullamento della revoca della sospensione della procedura di rimborso IVA relativa al 2009. La CTR aveva ritenuto l'atto privo di motivazione e aveva di fatto riconosciuto il rimborso richiesto senza approfondire il merito; l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, tardività della costituzione del ricorrente, difetto di motivazione della sentenza di merito e la natura endoprocedimentale dell'atto impugnato che legittima controlli dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Base di doglianza per vizio di diritto e per omissioni nella motivazione; invocato dall'Agenzia per censurare la CTR. La Corte ha utilizzato la norma per valutare la fondatezza dei motivi di cassazione.
Invocato per lamentare il difetto di motivazione della decisione di merito; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza di accertamento motivato del diritto al rimborso.
Stabilisce i tipi di atti impugnabili nel processo tributario. La Corte ha interpretato l'elencazione in senso sistematico: atti atipici come l'annullamento della revoca della sospensione possono rientrare tra gli atti impugnabili per la natura e gli effetti prodotti (es. arresto del procedimento di rimborso).
d.lgs. n. 546/1992, artt. 16, comma 5; 20, comma 2; 22, comma 1
Norme processuali richiamate dalla ricorrente in relazione a termini e modalità di costituzione e iscrizione a ruolo; la Corte ha confermato la tempestività della costituzione sulla base della regola di ricezione del ricorso.
Legge n. 212/2000, art. 7 (Statuto del contribuente)
Richiamata dall'Agenzia per sostenere che l'atto impugnato ha natura endoprocedimentale e non costituisce esercizio del potere impositivo; la Corte ha ritenuto la questione assorbita rispetto all'accertamento richiesto sul merito del credito.
Cass. sez. un., n. 13452/2017 (giurisprudenza)
Principio secondo cui, in caso di notificazione mediante servizio postale universale, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario; applicato dalla Corte per respingere il primo motivo sulla tardività.
Cass. n. 19755/2013 e Cass. n. 22952/2018 (giurisprudenza)
Precedenti affermano che il provvedimento di sospensione del rimborso IVA è impugnabile per vizi propri ma che il giudizio deve avere ad oggetto non solo il vizio di legittimità della sospensione ma anche i fatti costitutivi del credito; il giudice deve verificare in via preliminare legittimità e successivamente, se necessario, il diritto al rimborso.
Massime di principio
- Il provvedimento che dispone la sospensione (o il ripristino della sospensione mediante annullamento della revoca) della procedura di rimborso IVA è impugnabile per vizi propri, ma l'impugnazione deve contenere anche l'allegazione dei fatti costitutivi del credito vantato dal contribuente.
- Il giudice tributario è tenuto a un doppio esame: prima valutare i vizi di legittimità del provvedimento sospensivo e, solo se li accerta, procedere a un accertamento motivato e istruttorio del diritto al rimborso; non è sufficiente annullare l'atto sospensivo e riconoscere automaticamente il rimborso senza esame del merito.
- La carenza di motivazione di un atto sospensivo può determinarne l'annullamento, ma non impone al giudice di concedere d'ufficio il rimborso se non è comprovato il diritto sostanziale del contribuente.
- Gli atti amministrativi endoprocedimentali finalizzati ai controlli del diritto al rimborso assolvono a una funzione pubblica di verifica e l'Amministrazione può essere chiamata a dimostrare le ragioni ostative al rimborso nel giudizio tributario.
- Sui termini processuali, in caso di notificazione tramite servizio postale universale il termine per la costituzione decorre dalla ricezione effettiva del plico da parte del destinatario (Sezioni Unite 2017).
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