Sentenza del 09/06/2021 n. 680 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa ad un avviso di liquidazione per recupero imposta di registro e accessori (euro 6.391,50) in relazione alla registrazione della sentenza del Tribunale di Arezzo (sent. n. XXX/13). L'Agenzia sosteneva la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 57 DPR n.131/1986 di tutte le parti intervenute nel processo, ivi inclusa la compagnia di assicurazione chiamata in garanzia. La società assicurativa eccepiva invece di essere estranea al rapporto sostanziale deciso con la sentenza (la polizza non copriva il fatto), essendo stata chiamata in garanzia in un ambito di litisconsorzio facoltativo; pertanto non poteva essere considerata soggetto passivo dell'imposta di registro.
La decisione
Il Tribunale tributario d'appello ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado che aveva annullato l'avviso di liquidazione nei confronti della società assicurativa. È stata rigettata la richiesta di estinzione del giudizio per mera compensazione dei pagamenti effettuati, perché il pagamento non eliminava le ragioni di contrasto senza un riconoscimento o rinuncia dell'Amministrazione. L'Agenzia appellante è stata condannata al pagamento delle spese di appello, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 57 DPR 26 aprile 1986 n. 131 (TUR)
La norma dispone la responsabilità solidale delle 'parti in causa' per l'imposta di registro, ma la giurisprudenza e il collegio interpretano tale nozione in senso sostanziale: l'obbligazione solidale ai fini dell'imposta sussiste solo con riguardo ai soggetti la cui sfera giuridica sia effettivamente interessata dal rapporto sostanziale racchiuso nella sentenza; in caso di litisconsorzio facoltativo sono esclusi i soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio.
La chiamata in garanzia può integrare una posizione processuale rilevante, ma ai fini dell'imposta di registro occorre verificare se il rapporto sostanziale sul quale si è pronunciato il giudice abbia effettivamente coinvolto la sfera giuridica del chiamato; la mera chiamata non sempre determina l'obbligo tributario se il chiamato risulta estraneo al rapporto sostanziale deciso.
Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. 2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione.
La cessazione della materia del contendere richiede fatti sopravvenuti che eliminino le ragioni di contrasto ed il consenso delle parti o un riconoscimento della pretesa; il mero pagamento, senza adesione o rinuncia dell'Amministrazione, non determina automaticamente l'estinzione del giudizio.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato dall'Agenzia per censurare la motivazione della sentenza di primo grado; il collegio ha ritenuto invece la motivazione adeguata alla luce dei principi di giurisprudenza della Cassazione.
Norma richiamata per il principio che l'assicurato può chiamare in causa l'assicuratore; tuttavia ai fini tributari rileva se la pronuncia ha inciso sulla sfera giuridica dell'assicuratore (copertura operante) o se quest'ultimo è rimasto estraneo al rapporto sostanziale.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, va considerato non la sentenza 'in quanto tale' ma il rapporto sostanziale racchiuso nella sentenza: l'obbligo solidale grava solo su chi è concretamente interessato da quel rapporto.
- La chiamata in garanzia non determina automaticamente la solidarietà fiscale: se la pronuncia accerta che la copertura assicurativa non opera (estraneità al rapporto sostanziale), l'assicuratore non è soggetto passivo dell'imposta di registro.
- In presenza di litisconsorzio facoltativo occorre verificare l'autonomia dei singoli titoli e petita; se i rapporti sono scindibili, la tassazione può colpire solo le parti coinvolte nel rapporto sostanziale decisivo.
- Il pagamento effettuato da un coobbligato o da un soggetto non elimina automaticamente la controversia se non vi è riconoscimento o rinuncia dell'Amministrazione: la cessazione della materia del contendere richiede fatti sopravvenuti accettati da tutte le parti o un atto che renda superflua la pronuncia giudiziale.
- Per difendersi in casi analoghi conviene documentare rapidamente l'estraneità al rapporto sostanziale (es. clausole di polizza, pronunce analoghe), impugnare l'avviso tempestivamente e, se si paga per evitare esecuzioni, continuare il giudizio per ottenere il rimborso e le spese processuali.
- Se la chiamata in garanzia si fonda su una effettiva responsabilità contrattuale/legale condivisa e la pronuncia incide sulla sfera giuridica del chiamato, allora quest'ultimo può essere considerato parte passiva dell'imposta; ogni caso richiede esame puntuale del contenuto della sentenza e della parte dispositiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 giu 2021Sentenza del 09/06/2021 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 9 giu 2021Sentenza del 09/06/2021 n. 147 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 giu 2021Sentenza del 09/06/2021 n. 163 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 giu 2021Sentenza del 09/06/2021 n. 693 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 giu 2021Sentenza del 09/06/2021 n. 770 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 9 giu 2021Sentenza del 09/06/2021 n. 796 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →