Sentenza del 09/06/2021 n. 770 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010 per un immobile di proprietà della Parrocchia adibito esclusivamente a scuola dell'infanzia paritaria (XY). Questione principale: se l'attività didattica esercitata dalla Parrocchia abbia natura imprenditoriale/economica (soggetta a ICI) oppure non economica e quindi rientrante nell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992. La Parrocchia ha documentato che le rette versate dagli utenti coprono solo una frazione dei costi e che la gestione complessiva è in perdita; il Comune ha ritenuto l'attività imprenditoriale perché è percepito un corrispettivo dagli utenti.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Commissione tributaria d'appello ha riformato la sentenza di primo grado e ha annullato l'avviso di accertamento ICI relativo al 2010. Il giudice d'appello ha ritenuto sussistente sia il requisito soggettivo (la Parrocchia è soggetto non commerciale) sia il requisito oggettivo per l'esenzione: l'attività didattica è risultata non esclusivamente commerciale poiché le rette sono simboliche/incidenti solo su una parte dei costi e la gestione è complessivamente in perdita, ricostruzione coerente con la Decisione 2013/284/UE della Commissione europea e con la giurisprudenza della Cassazione. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite (euro 2.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
L'art. 7(1)(i) esenta dall'ICI gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche se svolte con modalità non commerciali. Il giudice ha interpretato la disposizione alla luce del diritto UE, ritenendo applicabile l'esenzione quando l'attività abbia carattere non economico (gratuita o dietro corrispettivo simbolico/che copre solo una frazione dei costi).
TUIR, art. 73, comma 1, lett. c)
Richiamato per individuare il requisito soggettivo: la Parrocchia è qualificata come soggetto non commerciale/non societario cui può applicarsi l'esenzione; il giudice ha dato per pacifica la sussistenza del requisito soggettivo.
Decisione della Commissione Europea 2013/284/UE (19 dicembre 2012)
La Decisione è stata utilizzata come parametro interpretativo vincolante sul divieto di aiuti di Stato: un'attività è non economica se svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico; le rette che coprono solo una frazione dei costi non configurano retribuzione del servizio tale da cancellare la natura non economica.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. sez. trib., 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., sez V, 12 febbraio 2019, n. 4066)
Conferma l'orientamento secondo cui l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504/1992 è compatibile con il diritto UE a condizione che l'attività sia non economica secondo i criteri della Commissione; ammette la libera contribuzione degli utenti purché essa non costituisca una retribuzione che copra integralmente il costo del servizio.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI per immobili destinati ad attività didattiche gestite da enti non commerciali è necessario verificare sia il requisito soggettivo (ente non commerciale) sia il presupposto oggettivo (attività non economica).
- Ai fini del carattere non economico rileva il criterio europeo: l'attività è non economica se svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico; contributi da famiglie sono compatibili se coprono solo una frazione dei costi e non costituiscono remunerazione del servizio.
- La mera percezione di rette non è di per sé sufficiente a qualificare l'attività come imprenditoriale; è decisivo accertare l'incidenza delle rette sui costi complessivi e l'eventuale gestione in perdita.
- La prova della non economicità richiede documentazione contabile/finanziaria (bilanci, prospetti costi/ricavi, dimostrazione che le rette non coprono i costi) e l'evidenza che l'immobile è destinato esclusivamente all'attività didattica.
- Convenzioni/finanziamenti pubblici che riducono l'onerosità delle rette non precludono l'esenzione e possono anzi supportare la qualificazione non commerciale, purché non costituiscano aiuti incompatibili con le regole UE.
- Se in concreto le rette o i proventi coprono integralmente i costi o producono avanzo, l'attività tende a essere qualificata come economica e l'esenzione può essere esclusa.
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