Sentenza del 09/06/2021 n. 147 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accertamento - reddito di impresa - società - accordo con altra società controllata per accollo di quota dei debiti nei confronti di terzi - natura di sopravvenienza attiva da dichiarare ai sensi dell'art.88, primo co. TUIR - ricorre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale dell'operazione con cui S S.r.l., società controllata, ha assunto mediante accordi con i fornitori una parte rilevante dei debiti iscritti in bilancio della A P. L'Ufficio ha ritenuto che si sia realizzato uno stralcio del debito residuo (20%) e, quindi, una sopravvenienza attiva non dichiarata a carico di A P, pari alla differenza tra il debito originario e la quota assunta da S. La ricorrente sosteneva invece che non vi fosse sopravvenienza attiva in quanto S avrebbe acquistato il credito e poteva comunque esigere l'intero importo fino a prova di rinuncia esplicita; inoltre affermava che l'operazione andava qualificata come acquisto del credito e non come transazione a saldo e stralcio.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provata la conoscenza e la presa d'atto da parte di A P degli accordi con i fornitori (lettere e e-mail agli atti), nonché la circostanza che S ha iscritto in bilancio il credito nei confronti di A P al netto della riduzione concordata. Perciò l'Ufficio ha correttamente recuperato a tassazione la sopravvenienza attiva corrispondente allo stralcio del debito. Per la complessità delle questioni le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986 (TUIR) - art. 88, comma 1
si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di passività iscritte in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonchè la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi
La cessazione o la riduzione di una passività iscritta in bilancio integra una sopravvenienza attiva imponibile; quindi uno stralcio o una riduzione effettiva del debito rilevato in bilancio deve essere dichiarata come ricavo imponibile.
Giurisprudenza - Corte di Cassazione, sentenza n. 12436/2011
citata come principio di riferimento
La Cassazione ha applicato il principio che la sopravvenuta insussistenza di una posta passiva iscritta in bilancio può comportare il recupero a tassazione quale sopravvenienza attiva, rafforzando l'interpretazione del Tuir adottata dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Se una passività iscritta in bilancio viene effettivamente ridotta o estinta tramite accordi con i creditori, la riduzione configura una sopravvenienza attiva tassabile per il debitore originario nella misura della riduzione intervenuta.
- La qualificazione dell'operazione come 'acquisto del credito' anziché 'saldo e stralcio' deve essere comprovata da documentazione che dimostri l'effettivo acquisto del credito e la volontà dei creditori di trasferire e non rinunciare parzialmente al credito; in mancanza di prove schiaccianti, l'Amministrazione può ritenere sussistente lo stralcio.
- La prova circa la conoscenza e/o accettazione da parte del debitore originario degli accordi tra creditore e cessionario è determinante: comunicazioni, lettere, e-mail e iscrizioni contabili che indicano la rinuncia del credito sono elementi idonei a fondare il recupero fiscale.
- In operazioni tra società afferenti allo stesso gruppo o facenti parte della stessa 'famiglia', l'Amministrazione esercita particolare scrutinio. Occorre documentare in modo chiaro l'autonomia negoziale e le contropartite economiche per giustificare il trattamento contabile e fiscale scelto.
- Il contribuente ha l'onere di prova sulla mancata esistenza della sopravvenienza attiva: se vuole evitare la tassazione deve dimostrare che non è avvenuta alcuna rinuncia da parte dei creditori o che il cessionario ha acquisito il credito senza alcuna riduzione opponibile al debitore.
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