Sentenza del 09/06/2021 n. 693 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di estratto di ruolo e di più cartelle esattoriali (numeri indicati in atti) per presunta mancata notifica, nullità delle cartelle e decadenza di una cartella. La ricorrente sosteneva di essere venuta a conoscenza del debito solo al rilascio degli estratti di ruolo e contestava la conformità delle copie delle relate di notifica.
La decisione
L'appello è stato respinto per infondatezza e tardività. La Commissione ha ritenuto provata da parte dell'Agenzia la regolare notifica delle cartelle (relate pubbliche non contestate con querela di falso; in molti casi notifiche personali e in alcuni casi consegna al coniuge con successiva raccomandata). Ha inoltre rilevato che la presentazione di istanze di rateizzazione dimostra la conoscenza della cartella, escludendo la possibilità di impugnare tardivamente. Le copie depositate erano accompagnate dall'attestazione di conformità ex art. 25‑bis d.lgs. 546/92 e quindi avevano valore probatorio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di grado (€3.500) e al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c. (€3.500) per abuso del processo.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 546/92
termine per impugnazione delle cartelle
La Commissione ha ritenuto che le cartelle non impugnate nei termini di legge siano inammissibili; le notifiche provate fanno decorrere il termine di impugnazione.
art. 22 e ss. d.lgs. 546/92
produzione di copie dei documenti
Le copie fotostatiche sono ammesse nel processo tributario e, se corredate da attestazioni, costituiscono prova documentale utilizzabile in giudizio.
art. 25‑bis d.lgs. 546/92
attestazione di conformità delle copie
L'attestazione di conformità alle copie/agli originali conferisce alle copie prodotte valore probatorio analogo a quello dell'originale ai fini del rito tributario, richiamando il CAD (d.lgs. 82/2005).
d.lgs. 82/2005 (CAD)
Codice dell'amministrazione digitale
Richiamato dal 25‑bis come quadro normativo per la validazione delle copie e dell'attestazione di conformità digitale.
art. 96 c. 3 c.p.c.
sanzione per abuso del processo
Applicata come sanzione pubblicistica per condotte processuali valutate come abuso (resistenza o appello manifestamente infondato), liquidata in favore della parte resistente.
d.m. 13 marzo 2014 n. 55, art. 1
criteri per la liquidazione delle spese legali
Richiamato per i criteri di liquidazione delle spese processuali in base a caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività svolta e complessità della causa.
Massime di principio
- La relata di notifica redatta dal messo notificatore (atto pubblico) fa piena prova della regolare notifica fino a querela di falso: se non si propone querela di falso, la prova è efficace.
- La presentazione di istanze di rateizzazione è prova di conoscenza della cartella: chi chiede la rateizzazione dimostra di essere a conoscenza dell'atto e perde il diritto a impugnare oltre i termini ordinari.
- Le copie di documenti prodotte con attestazione di conformità ai sensi dell'art. 25‑bis d.lgs. 546/92 (richiamo al CAD) hanno valore probatorio e liberano l'Amministrazione dall'onere di produrre l'originale in giudizio.
- Per contestare la notifica o la conformità delle copie occorre fornire elementi concreti (es. querela di falso, prova che la consegna non è avvenuta): mere asserzioni generiche sulla mancata notifica difficilmente sono sufficienti.
- L'impugnazione delle cartelle deve essere proposta nei termini di legge (art. 21 d.lgs. 546/92); l'omessa tempestiva impugnazione determina inammissibilità.
- Ricorsi o appelli manifestamente infondati o strumentali possono comportare la condanna ex art. 96 c.3 c.p.c. con una sanzione economica mediante liquidazione a favore della controparte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 giu 2021Sentenza del 09/06/2021 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 9 giu 2021Sentenza del 09/06/2021 n. 147 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 giu 2021Sentenza del 09/06/2021 n. 163 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 giu 2021Sentenza del 09/06/2021 n. 680 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 giu 2021Sentenza del 09/06/2021 n. 770 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 9 giu 2021Sentenza del 09/06/2021 n. 796 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →