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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18957/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da un'avvocata nei confronti di un condominio per il pagamento di compensi professionali, pari complessivamente a euro 2.689,00, relativi a dieci ricorsi per decreto ingiuntivo che ella aveva predisposto e depositato per incarico del condominio. L'istante riferiva di avere successivamente appreso la revoca di ogni incarico, ma sosteneva che le proprie spettanze erano rimaste insolute. Il Giudice di pace accoglieva la domanda e condannava il condominio al pagamento del compenso e delle spese. Il condominio proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 c.c., quindi invocando la disciplina della prescrizione presuntiva dei compensi professionali. La Corte però non esamina il merito del motivo, perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso principale: il ricorrente aveva dichiarato che l'ordinanza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva depositato, unitamente al ricorso e nel termine di legge, la copia autentica del provvedimento con la relata di notificazione. Inoltre il ricorso era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Il ricorso incidentale condizionato della controricorrente resta assorbito.

La decisione

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale per mancato deposito, nei termini dell'art. 369 c.p.c., della copia autentica del provvedimento impugnato con la relata di notificazione, rilevando che il ricorrente aveva espressamente affermato che l'ordinanza gli era stata notificata. L'accertata improcedibilità assorbe il ricorso incidentale condizionato. Il condominio ricorrente viene condannato a rifondere alla resistente le spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    è la norma invocata per denunciare violazione di legge; nel caso non viene esaminato il motivo perché il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • art. 369, 1° co., c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere depositato entro il termine previsto dalla norma.

  • art. 369, 2° co., n. 2, c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione, se la notificazione è avvenuta; la Corte ribadisce che la mancanza di tale deposito comporta improcedibilità quando il ricorrente deduca la notificazione della sentenza/ordinanza impugnata.

  • art. 285 c.p.c.

    viene richiamato in relazione alla relata di notificazione da depositare insieme al provvedimento impugnato.

  • art. 380 bis, 1° co., c.p.c.

    norma sul procedimento camerale, richiamata per la fissazione dell'adunanza sulla proposta del relatore.

  • art. 24 Cost.

    la Corte esclude che l'onere di deposito imposto dall'art. 369 c.p.c. leda il diritto di difesa, trattandosi di una regola processuale che impone il rispetto delle forme del rito.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è il parametro cui si commisura l'ulteriore importo dovuto, se dovuto, in applicazione del comma quater.

  • art. 2956 c.c.

    norma invocata dal ricorrente nel motivo di impugnazione, ma non esaminata nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 2959 c.c.

    norma invocata dal ricorrente nel motivo di impugnazione, ma non esaminata nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato gli sia stato notificato, il deposito della copia autentica della decisione con la relativa relata di notificazione è un onere processuale essenziale: la sua mancanza, nei termini di legge, comporta improcedibilità del ricorso.
  • La funzione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. è consentire alla Corte il controllo della tempestività dell'impugnazione e del rispetto del termine breve, a tutela di esigenze pubblicistiche connesse al giudicato formale.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata può essere esclusa solo se la relativa documentazione sia comunque nella disponibilità del giudice, ad esempio perché prodotta dalla parte controricorrente o acquisita dal fascicolo d'ufficio.
  • L'onere di deposito imposto dal codice di rito non comprime il diritto di difesa, ma ne regola l'esercizio secondo le forme processuali previste.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato improcedibile, il ricorso incidentale espressamente condizionato all'accoglimento del principale resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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