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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39206/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva l'abnormità dell'ordinanza del G.U.P. che aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio esclusivamente perché la norma incriminatrice (art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019) risultava abrogata con efficacia differita da una disposizione successiva (art. 1, comma 318, legge n. 197/2022). Il P.M. sosteneva che alla data dell'udienza la norma era ancora vigente e che la futura abrogazione, comunque, non avrebbe determinato un'abolitio criminis, essendo la condotta potenzialmente riconducibile all'art. 316-ter c.p.; inoltre il G.U.P. avrebbe introdotto una nuova forma di nullità non prevista dall'ordinamento (una "nullità anticipata per abrogazione posticipata"), determinando un'indebita regressione e stasi del procedimento in violazione del principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) e della ragionevole durata del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, qualificando come abnorme l'atto del G.U.P. che aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il solo fatto di una abrogazione differita della norma incriminatrice. La Corte ha ricordato che la contestazione formulata in base a una norma vigente è valida e che, anche in ipotesi di abrogazione sopravvenuta, il giudice non può creare una causa di nullità che provochi indebito arresto del procedimento: avrebbe dovuto, se riteneva che il fatto non fosse più previsto come reato, pronunciare il non luogo a procedere, oppure procedere al giudizio e, se del caso, ricondurre la condotta in altra fattispecie. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma - Ufficio G.I.P. per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 2, decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019

    Norma incriminatrice originaria sulla quale era fondata la contestazione; la Corte rileva che la contestazione è valida in quanto la norma era vigente al momento dell'atto e quindi non poteva essere dichiarata "nulla" per la sola previsione di una futura abrogazione.

  • art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022

    Disposizione normativa che ha previsto l'abrogazione differita della norma incriminatrice; la Corte sottolinea che l'abrogazione differita non legittima una declaratoria di nullità anticipata della contestazione già formulata.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Fattispecie generale richiamata come possibile ricorso di qualificazione della condotta; la Corte osserva che anche ove vi fosse abrogazione, la condotta potrebbe rientrare in altra norma penale, evitando così l'abolitio criminis.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Principio della tassatività delle nullità: la Corte considera illecito che il G.U.P. introduca una nuova causa di nullità non prevista dall'ordinamento (la cosiddetta "nullità anticipata per abrogazione posticipata").

  • art. 2 cod. pen.

    Principio intertemporale del diritto penale: spetta al giudice la corretta qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione delle regole intertemporali, non la creazione di nullità procedurali per sopravvenienze legislative.

Massime di principio

  • La contestazione formulata in base a una norma vigente al momento dell'atto è valida e non può essere dichiarata "nulla" per il solo fatto che la norma sia stata abrogata con efficacia differita o anche sopravvenuta: il giudice non può introdurre una causa di nullità non prevista dall'ordinamento.
  • Se la norma è abrogata prima della decisione e ciò determina una abolitio criminis, il giudice deve pronunciare il non luogo a procedere; se invece ritiene che la condotta integri comunque un illecito diverso, deve procedere alla valutazione e alla corretta ricostruzione giuridica in sede di giudizio (applicando i principi intertemporali).
  • Il G.U.P. non può rimettere gli atti al P.M. per la riformulazione della imputazione quando la presunta "nullità" derivi solo da sopravvenienze legislative: tale rimessione può configurare abnormità e indebita regressione del procedimento.
  • Il principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) impedisce l'estensione arbitraria delle cause di nullità: le nullità processuali devono essere quelle previste dalla legge e non create ex novo dal giudice per ragioni di merito o per evitare la prosecuzione del processo.
  • La tutela della ragionevole durata del processo impone di evitare atti che determinino stasi o regressione ingiustificata: decisioni che producono isolamento del procedimento nella fase preliminare e rinvii alla riformulazione degli atti possono costituire vizio di abnormità impugnabile.

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