Cassazione Civile, Ordinanza n. 26544/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'intervento di realizzazione di una strada pubblica che ha interessato fondi di proprietà dei ricorrenti. In un accordo di programma e in una successiva convenzione, i proprietari si erano impegnati a cedere volontariamente i terreni per un prezzo al metro quadro, da corrispondere in più rate. La società privata sottoscrittrice della convenzione ha pagato solo le prime due rate, mentre non è stato stipulato l'atto definitivo di cessione, non è stata completata la verifica dell'effettiva superficie occupata e non è stato emesso il decreto di esproprio. I proprietari hanno quindi agito per ottenere l'adempimento della convenzione e il pagamento del saldo dovuto, anche previa determinazione della superficie effettivamente occupata, oppure in subordine una somma residua. In appello la domanda era stata respinta sul presupposto che la convenzione non vincolasse la provincia e che non vi fosse ratifica o altro titolo idoneo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi molto articolati, violazione di norme sulla rappresentanza e sulla forma degli atti della P.A., sulla ratifica e sulla rappresentanza senza potere, nonché degli artt. 2041 e 2043 c.c.; hanno inoltre censurato la motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che la provincia avesse in concreto beneficiato delle opere, preso in carico e collaudato la strada, fatto redigere frazionamenti e richiesto documentazione, così manifestando una ratifica o comunque dando luogo a un indebito arricchimento. Con il secondo motivo hanno poi contestato la condanna al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso era redatto in modo eccessivamente prolisso, con trascrizione integrale di atti e documenti, in violazione del requisito di sinteticità dell'esposizione ex art. 366 n. 3 c.p.c.; ha inoltre riscontrato la violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., perché gli atti e i documenti richiamati non erano riprodotti in modo idoneo né puntualmente localizzati per consentirne l'esame. Sul piano contenutistico, la Corte ha osservato che i motivi non aggredivano tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e, in parte, miravano a sindacare la motivazione tramite il confronto con le risultanze istruttorie, in modo non consentito dopo la riformulazione del vizio motivazionale. È stata quindi confermata la statuizione di merito che aveva escluso la vincolatività della convenzione nei confronti della provincia, mentre restano ferme le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso introduttivo in primo grado in rito sommario di cognizione.
invocato dai ricorrenti per denunciare una pretesa erronea valutazione delle prove; la Corte evidenzia però che la censura tendeva inammissibilmente a sovrapporre il giudizio di legittimità al riesame del merito.
dedotto come vizio della sentenza per asserita carenza di motivazione, ma la Corte osserva che la censura non si confrontava con tutte le rationes decidendi.
R.D. n. 2440 del 1923, art. 17
richiamato dai ricorrenti in tema di forma e poteri di rappresentanza della P.A. nei contratti.
richiamato in materia di rappresentanza; la Corte rileva che i motivi non sono strutturati in modo da colpire compiutamente la motivazione impugnata.
invocato sulla forma della procura; la Corte ne prende atto nel quadro dei motivi dichiarati inammissibili.
invocato per la rappresentanza senza potere; la Corte rileva che la questione non è sviluppata in modo ammissibile e autosufficiente.
invocato con riferimento alla ratifica; la Corte esclude l'ammissibilità della censura come formulata.
richiamato dai ricorrenti per sostenere un indebito arricchimento della provincia; la Corte osserva che la sentenza impugnata non aveva affrontato tale questione e che non risultava ritualmente devoluta nei gradi di merito.
richiamato insieme all'azione di arricchimento per sostenere la lesione patrimoniale derivante dall'utilizzo dei terreni; non costituisce però ratio decisiva della declaratoria di inammissibilità.
art. 45 D.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure sui rapporti con la pubblica amministrazione e sulle procedure di acquisizione dei terreni.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo le Sezioni Unite del 2014.
la Corte reputa inidonea l'esposizione del fatto, perché realizzata mediante trascrizione massiva di atti anziché tramite una concisa sintesi dei fatti sostanziali e processuali.
la Corte afferma l'inammissibilità delle censure fondate su documenti non riprodotti in modo sufficiente e non puntualmente localizzati nel fascicolo.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo di aggravio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
non espressamente richiamato in motivazione, ma non pertinente alla decisione; non assume rilievo nella ratio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti sostanziali e processuali deve essere sintetica e funzionale alla comprensione delle censure: la trascrizione massiva di atti e documenti non soddisfa l'art. 366, n. 3, c.p.c. e può integrare una causa di inammissibilità.
- Le censure in cassazione devono essere autosufficienti: quando si fondano su atti o documenti del merito, occorre trascriverne o almeno specificarne in modo puntuale il contenuto e la collocazione nel fascicolo, altrimenti è violato l'art. 366, n. 6, c.p.c.
- È inammissibile il motivo che non si confronti con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, perché il diritto di impugnazione richiede di individuare con precisione gli errori attribuiti alla decisione e le ragioni per cui le sue argomentazioni sarebbero errate.
- Dopo la riforma del vizio motivazionale, non è consentito censurare la sentenza di merito mediante il mero raffronto tra motivazione e risultanze istruttorie, se non nei limiti oggi consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- Quando la sentenza impugnata non ha esaminato una determinata questione, il ricorrente che la introduca in cassazione deve anche dimostrare di averla ritualmente dedotta nei precedenti gradi di merito; altrimenti la censura è inammissibile.
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