Cassazione Penale, Sentenza n. 43394/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Okolo è stato detenuto dal 21/05/2014 al 30/11/2015 in relazione a indagini su associazione per delinquere e traffico di stupefacenti (capo A e B). La Corte d'appello di Roma aveva accolto la domanda di equa riparazione ritenendo che Okolo non avesse contribuito con comportamento doloso o gravemente colposo al quadro indiziario che aveva portato alla misura cautelare. L'Avvocatura ha impugnato l'ordinanza denunciando violazione dell'art. 314, comma 1, c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte non aveva valutato adeguatamente elementi come le frequentazioni "opache", il linguaggio criptico con interlocutori e le dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 23/05/2014 (disporsi a collaborare ma ammettere contatti con persone coinvolte), né aveva chiarito la rilevanza di una sentenza irrevocabile precedente relativa al capo B). La Cassazione ha ritenuto fondate queste censure nella parte in cui la Corte territoriale non ha compiuto la necessaria valutazione ex ante se tali elementi, pur non integrando reato, potessero costituire colpa grave ostativa al diritto all'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla stessa Corte di appello. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata non ha adeguatamente motivato perché le frequentazioni, il linguaggio o le altre emergenze processuali non fossero tali da configurare colpa grave e non ha chiarito il contenuto e la rilevanza della sentenza irrevocabile menzionata. Ha demandato alla Corte territoriale, nel nuovo giudizio, di valutare ex ante l'eventuale ostatività della condotta di Okolo al diritto all'equa riparazione e di regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma che definisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; usata per descrivere il capo A) dell'imputazione che giustificò la misura cautelare iniziale.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 e 80
Norme relative ai reati connessi al traffico di stupefacenti richiamate per qualificare i fatti indicati al capo B) dell'imputazione.
codice penale, art. 81, comma 2
Richiamato in connessione al concorso nei reati di cui al capo B), per definire la posizione processuale dell'imputato.
codice di procedura penale, artt. 529 e 649
Richiamati nella motivazione della sentenza di merito (Tribunale di Roma) per la dichiarazione di non doversi procedere rispetto ad alcuni fatti in quanto già giudicati con sentenza irrevocabile; la Cassazione ha rilevato che l'ordinanza impugnata non ha chiarito il contenuto e la rilevanza di tale sentenza irrevocabile.
codice di procedura penale, art. 314, comma 1
Norma richiamata dall'Avvocatura nello specifico motivo di ricorso; la Cassazione ha esaminato la censura come parte della critica alla carenza motivazionale della Corte territoriale, ritenendo fondata la doglianza sulla mancata valutazione di elementi che potevano indicare colpa grave.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale e deve essere svolto ex ante rispetto alla valutazione cautelare originaria.
- La Corte che decide sulla riparazione deve esaminare se la condotta dell'interessato, anche se non integra reato accertato nel processo di merito, abbia contribuito con dolo o colpa grave a creare la falsa apparenza della responsabilità penale: frequentazioni ambigue, linguaggio criptico e rapporti con soggetti coinvolti in traffici illeciti sono elementi da valutare.
- La mera assoluzione nel processo di merito non esclude automaticamente la valutazione della colpa grave nel giudizio di riparazione; tuttavia, il giudice della riparazione non può basarsi su fatti che la sentenza di merito ha ritenuto inesistenti o non provati, salvo che quegli stessi fatti non risultino accertati o non negati.
- Se esistono sentenze irrevocabili relative a fatti collegati, la loro esistenza, data e contenuto devono essere investigative e valutati perché possono incidere sul diritto all'indennizzo.
- Una decisione che non spiega adeguatamente perché elementi come frequentazioni, linguaggio o dichiarazioni non costituiscano colpa grave è affetta da vizio motivazionale e può essere annullata con rinvio per nuovo esame.
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