Cassazione Penale, Sentenza n. 43375/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della quantificazione della pena: il Procuratore Generale contestava che il Tribunale di Palmi avesse fissato la pena al di sotto del minimo edittale nonostante nel capo d'imputazione figurassero due circostanze aggravanti previste dall'art. 625 c.p. (n.2: violenza sulle cose; n.7: furto su cosa esposta per necessità alla pubblica fede). Con il tentativo si applica la diminuzione di due terzi, ma la pena minima legale risultante non poteva essere inferiore ad un anno di reclusione, mentre il Tribunale aveva inflitto mesi sei e € 900 di multa senza motivare l'esclusione delle aggravanti o il riconoscimento di attenuanti
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che la sentenza impugnata non motiva l'esclusione delle aggravanti né il riconoscimento di attenuanti e che la pena è stata determinata al di sotto del minimo legale. Tuttavia la Corte ha ritenuto di non poter rettificare direttamente la pena perché la correzione inciderebbe sulla valutazione discrezionale relativa alla concessione, per la seconda volta, della sospensione condizionale della pena. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palmi in diversa composizione
Norme richiamate
Disciplina il tentativo di reato; qui rilevante perché al fatto è stata riconosciuta la natura tentata, con conseguente applicazione della diminuzione di pena (fino a due terzi)
Regola il concorso di persone nel reato; il fatto è stato valutato come posto in essere in concorso morale e materiale
Definizione del reato di furto, qualifica sostanziale del fatto contestato
Elenca circostanze aggravanti del furto (tra cui n.2 violenza sulle cose e n.7 furto su cosa esposta alla pubblica fede). La Corte ha richiamato che la presenza non esclusa di due aggravanti comporta, secondo l'ultimo comma, un maggior quadro edittale con una pena minima che, anche dopo la diminuzione per il tentativo, non può scendere sotto il limite legale previsto (qui un anno)
Criteri di commisurazione della pena. La sentenza di primo grado ha richiamato questo articolo ma non ha motivato adeguatamente l'esclusione delle aggravanti o l'applicazione di attenuanti
Principio di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione della pena; richiamato dal giudice di primo grado ma senza motivazione sufficiente in relazione alle aggravanti contestate
Stabilisce i casi di inammissibilità dell'appello da parte del pubblico ministero. La Corte d'Appello aveva ritenuto inappellabile la sentenza dal P.M. ai sensi del comma 1 e per questo aveva trasmesso l'impugnazione alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5 c.p.p.
Norma richiamata nel ricorso (utilizzata dal Procuratore Generale) nell'ambito delle ragioni di impugnazione; indicativa delle possibilità di intervento del P.M. in determinate ipotesi processuali
Norma processuale citata nel ricorso (a supporto della richiesta di riforma della pena); concerne modalità di impugnazione/effetti e sono state richiamate dal P.M. nel chiedere la rideterminazione della pena
Regola la trasmissione all'autorità competente (Corte di Cassazione) quando l'appello non può essere deciso dalla Corte territoriale; usato dalla Corte d'Appello per inviare il ricorso alla Cassazione
Massime di principio
- Se nel capo d'imputazione sono contestate circostanze aggravanti e queste non vengono espressamente escluse o compensate da attenuanti motivate, il giudice non può fissare la pena al di sotto della soglia minima prevista dalla legge per il reato (anche dopo le diminuzioni per il tentativo)
- La motivazione della decisione sul trattamento sanzionatorio deve esplicitare la valutazione relativa all'esclusione delle aggravanti o al riconoscimento di circostanze attenuanti: formule sintetiche non sono sufficienti quando la pena risulta inferiore al minimo legale
- La Corte di Cassazione non sempre può correggere direttamente una pena errata quando la rettifica inciderebbe su valutazioni discrezionali con effetti ulteriori (es. concessione della sospensione condizionale); in tali casi annulla limitatamente alla materia sanzionatoria e rinvia per nuovo giudizio
- Il pubblico ministero ha limiti di impugnazione nelle sentenze che non modificano la qualificazione giuridica del fatto, ma esistono meccanismi di trasmissione e rimessione alle Corti superiori che consentono comunque il sindacato di legittimità
- In ipotesi di furto con più aggravanti, il calcolo della pena deve tenere conto prima dell'eventuale diminuzione per il tentativo e verificare che la pena finale non scenda sotto il minimo legale risultante
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