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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43376/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di riforma della Corte d'appello di Salerno che li aveva riconosciuti responsabili, in concorso, del furto di legna derivante dal taglio di alberi appartenenti alla persona offesa Giovanna Balbi (fatto qualificato come tentato). I motivi dedotti in cassazione erano: 1) mancata prova della legittimazione della persona offesa a proporre querela (assenza di prova della signoria sui fondi), con richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto in danno aggravato (art. 632 c.p.), sostenendo che l'azione fosse diretta al danneggiamento e non all'impossessamento; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). Inoltre è stata contestata l'ammissione albo temporaneità delle conclusioni del Procuratore generale come intempestive.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: (a) molte delle doglianze (in particolare la mancanza di legittimazione della persona offesa e la causa di non punibilità per tenuità) non erano state dedotte in appello e pertanto non sono proponibili per la prima volta in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; (b) l'eccezione di intempestività delle conclusioni del Procuratore generale era generica e priva di allegazione del pregiudizio subito, per cui non ha diritto di incidere sull'esito; (c) il motivo di merito relativo alla riqualificazione in danneggiamento è stato giudicato manifestamente infondato: i giudici del merito hanno adeguatamente valutato che le azioni prodromiche erano dirette all'impossessamento della legna e non alla mera devastazione. A seguito dell'inammissibilità i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; non è stata disposta la rifusione delle spese della parte civile in quanto la memoria depositata a suo favore non ha apportato contributi utili.

Norme richiamate

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Limita la cassazione impedendo che siano dedotte questioni non oggetto dell'appello; la Corte ha applicato questo principio per escludere la deducibilità in Cassazione di questioni non sollevate in sede di appello

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti come base per il proscioglimento per mancata legittimazione della persona offesa; la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata sollevata in appello e quindi non sia deducibile in Cassazione

  • art. 632, cod. pen.

    Norma sul danneggiamento aggravato richiamata dalla difesa per chiedere la riqualificazione del fatto; la Corte ha spiegato che la distinzione tra furto e danneggiamento dipende dalla finalità dell'agente (impossessamento vs mero deterioramento) e ha confermato la qualificazione in furto tentato

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha rilevato che la questione non era stata tempestivamente dedotta in appello e, comunque, che le modalità e l'entità del fatto non consentivano il riconoscimento della speciale tenuità

  • art. 609, cod. proc. pen.

    Prevede la rilevabilità d'ufficio di talune questioni (es. tenuità) ma la Corte ha sottolineato che tale rilevabilità opera solo quando la questione non sia proponibile in appello; nel caso concreto i ricorrenti avrebbero dovuto sollevarla in appello

  • art. 2, cod. pen.

    Principio della legge penale più favorevole e applicazione della riforma anche ai fatti anteriori; la Corte lo richiamato per chiarire che, pur essendo la norma novativa applicabile, la deducibilità sostanziale della questione rimane soggetta alle regole processuali sull'impugnazione

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono dedurre questioni sostanziali o di diritto che non siano state oggetto dell'appello: le questioni non proposte in sede di gravame risultano inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La distinzione tra furto e danneggiamento si fonda sulla finalità dell'agente e sulle modalità esecutive: se le azioni prodromiche sono chiaramente rivolte all'impossessamento della cosa mobile, la fattispecie corretta è il furto (anche tentato), non il danneggiamento
  • Le eccezioni processuali relative a depositi o conclusioni tardive del Pubblico Ministero devono essere specifiche e dimostrare il pregiudizio concreto al diritto di difesa; altrimenti il giudice può limitarsi a non tenerne conto senza annullare l'atto
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere applicata anche retroattivamente se più favorevole, ma la sua invocazione deve avvenire nei termini processuali opportuni (appello o dedotta d'ufficio quando consentito); altrimenti è inammissibile in Cassazione
  • L'inammissibilità del ricorso comporta spesso condanne alle spese e, in casi come questo, sanzioni alla Cassa delle ammende; le memorie generiche a favore della parte civile possono non essere rimborsate se non hanno apportato contributi effettivi al dibattito

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