Cassazione Penale, Sentenza n. 43377/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 115/2002 (frode nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). I motivi: (1) vizio di motivazione e errata qualificazione della responsabilità perché i conviventi Rillo Nunzio e Rillo Luisa non sarebbero componenti del nucleo familiare; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; (3) vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (richiamo all'art. 133 c.p. e art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi infondati. Ha confermato che la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato sulla sussistenza della convivenza dei Rillo con l'imputato e sul computo dei loro redditi ai fini della valutazione per il patrocinio a spese dello Stato; ha ritenuto inescusabile l'errore sulla nozione di nucleo familiare quando incide sulla struttura del reato; ha correttamente negato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. perché la condotta è risultata gravemente insidiosa (dichiarazioni mendaci plurime e omissione dei dati sul nucleo familiare, scoperta solo dopo indagini) e inserita in un contesto di reiterazione di reati; ha altresì motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena, evidenziando l'aggravante costituita dall'aver ottenuto indebitamente il gratuito patrocinio, la pluralità di falsità e i precedenti penali. La decisione di merito è ritenuta coerente, logica e insindacabile in Cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95
Norma incriminatrice che sanziona la frode relativa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che la valutazione della composizione del nucleo familiare e dei redditi afferisce direttamente alla fattispecie penale e quindi non costituisce 'legge diversa' traducibile in errore scusabile.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
Stabilisce che nel reddito da considerare per il patrocinio vanno computati i redditi dell'interessato e degli altri familiari conviventi; la Corte ha applicato una nozione sostanziale di convivenza basata su fatto e mutua assistenza.
Codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto non applicabile la causa perché la gravità, la pluralità di false dichiarazioni, l'omissione di dati e i precedenti hanno escluso la tenuità.
Codice penale, art. 133
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione di merito sulla congruità della pena richiamando i criteri di cui a tale articolo; la determinazione avvenuta nei limiti edittali è insindacabile in Cassazione se adeguatamente giustificata.
Codice penale, art. 47
Concetto di errore sulla legge penale e su 'legge diversa dalla legge penale': la Corte ha ritenuto che l'errore del ricorrente sulla composizione del nucleo familiare sia errore sulla legge penale o su norme integrate nella fattispecie, dunque inescusabile.
Codice penale, art. 62-bis
Norma sulle circostanze attenuanti e loro revoca/quantificazione: citata dalla difesa, la Corte ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche non fossero applicabili per l'assenza di elementi positivi e la presenza di aggravanti e precedenti.
Massime di principio
- La convivenza rilevante ai fini del computo del reddito per il patrocinio a spese dello Stato è valutata in via sostanziale: conta la convivenza di fatto e i rapporti di reciproca assistenza, non solo la mera residenza anagrafica.
- Errore del reo sulla composizione del nucleo familiare o su norme che integrano la fattispecie penale è generalmente inescusabile se incide sulla struttura del reato o su nozioni che la norma penale richiama implicitamente.
- L'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) richiede una valutazione complessiva della gravità concreta della condotta, del grado di colpevolezza e degli effetti dannosi o pericolosi; condotte fraudolente plurime, omissioni che hanno occultato la realtà e precedenti possono escludere la tenuità.
- Il diniego delle attenuanti generiche non necessita di esaurire tutti gli elementi favorevoli: è sufficiente che il giudice indichi i motivi decisivi del rifiuto (es. aggravanti, precedenti, modalità della condotta).
- La dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; se la pena è fissata entro i limiti edittali e la motivazione richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p., la valutazione è in genere insindacabile in Cassazione.
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