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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43378/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva esclusivamente vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), nonostante avesse documentato un accordo transattivo con ENEL Spa e ricevute di pagamento; sosteneva l'esiguità del danno e la personale situazione (un unico precedente risalente al 2001) idonee, a suo avviso, a giustificare l'esclusione della punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria. Ha ritenuto che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131‑bis, occorre confrontare il limite della pena edittale tenuto conto delle aggravanti ad effetto speciale: l'ultimo comma dell'art. 625 c.p. fissa la pena della reclusione da tre a dieci anni nel caso di concorso di almeno due aggravanti, superando così la soglia prevista da art. 131‑bis (sia nella formulazione vigente al fatto che quella successiva alla riforma 150/2022). Inoltre le aggravanti di cui all'art. 625 c.p. sono qualificabili come aggravanti ad effetto speciale ai sensi dell'art. 131‑bis, comma 5, per cui l'istituto della speciale tenuità non poteva trovare applicazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la mancata motivazione della corte territoriale su un motivo manifestamente infondato o inammissibile non determina annullamento in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    L'applicabilità dell'art. 131‑bis è esclusa quando, considerati gli aumenti di pena derivanti da aggravanti ad effetto speciale, il limite della pena detentiva supera la soglia legislativamente prevista; inoltre il comma 5 richiede di tener conto di aggravanti che modificano la specie della pena

  • ultimo comma dell'art. 625 cod. pen.

    prevede, nel concorso di almeno due circostanze aggravanti previste dall'articolo, la pena edittale della reclusione da tre a dieci anni

    Le aggravanti previste dal comma finale dell'art. 625 sono da qualificare come aggravanti ad effetto speciale che innalzano la pena in misura superiore a un terzo e modificano la specie della pena, impedendo l'applicazione di art. 131‑bis quando il nuovo limite eccede la soglia di ammissibilità

  • artt. 81 co. finale, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    contestazione del reato per essersi impossessato di energia elettrica sottraendola alla rete ENEL mediante allaccio abusivo

    Descrivono la fattispecie di furto aggravato tramite mezzo fraudolento e le aggravanti specifiche contestate all'imputato, che giustificano la qualificazione della fattispecie con aggravanti ad effetto speciale

  • I. 150/2022 ("Riforma Cartabia")

    modifica dei limiti applicabili all'art. 131‑bis a decorrere dal 30/12/2022

    La riforma ha modificato le soglie per l'operatività della speciale tenuità, ma anche nella nuova formulazione le soglie risultano comunque non rispettate se si tiene conto delle aggravanti ad effetto speciale

  • art. 131‑bis comma 5 cod. pen.

    va tenuto conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale

    Stabilisce che le aggravanti ad effetto speciale devono essere considerate nel calcolo del limite di pena utile per valutare l'applicabilità della causa di non punibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disciplinante le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

    Prevede l'onere delle spese e la possibile applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • L'art. 131‑bis non opera se, anche dopo aver considerato le aggravanti ad effetto speciale, il limite di pena previsto supera la soglia normativa: prima della riforma Cartabia si guardava al massimo edittale; dopo la riforma occorre valutare i nuovi parametri introdotti dalla legge ma sempre tenendo conto degli effetti delle aggravanti
  • Le aggravanti 'ad effetto speciale' (che cambiano la specie o aumentano la pena oltre un terzo) vanno conteggiate nel calcolo della pena utile per verificare l'ammissibilità della speciale tenuità; la mera esiguità del danno o un accordo transattivo non sono determinanti se il calcolo della pena esclude l'istituto
  • Se la doglianza è manifestamente infondata o inammissibile 'ab origine', il mancato esame da parte della corte territoriale non produce automatica nullità in Cassazione: il ricorso può essere dichiarato inammissibile per assenza di prospettive favorevoli in sede di rinvio
  • Chi invoca la causa di non punibilità per particolare tenuità deve articolare chiaramente la sua censura, dimostrando non solo l'esiguità del danno ma anche che il quadro sanzionatorio complessivo (inclusi gli aumenti derivanti da aggravanti) rientra nei limiti normativi
  • In sede di cassazione è priva di interesse una censura che, anche se accolta, non potrebbe modificare l'esito del giudizio di merito: valutare preliminarmente la rilevanza pratica della questione prima di proporre ricorso

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