Cassazione Penale, Sentenza n. 43369/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
FALCONE impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile il suo appello ex art. 322-bis c.p.p. volto alla restituzione di una somma di denaro sequestrata il 12/12/2019. Il Tribunale aveva ritenuto l'istanza inammissibile perché la questione era già stata trattata nella sentenza della Corte d'Appello del 15/05/2023 e perché, secondo un precedente orientamento, dall'emissione di una pronuncia di merito che dispone la confisca non sarebbe più esperibile il rimedio cautelare dall'imputato. Il ricorrente contestava la decisione sostenendo che la giurisprudenza più recente riconosceva al giudice cautelare il potere di riesaminare il sequestro anche prima che la sentenza di merito sia divenuta irrevocabile e che dunque l'appello cautelare ex art. 322-bis fosse ammissibile; in subordine chiedeva la rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, fino alla pronuncia definitiva, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento di sequestro, poiché tale provvedimento resta l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene. La Corte ha richiamato una serie di precedenti conformi (tra cui Sez. 2 n. 31813/2018, Sez. 3 ord. n. 6720/2021, Sez. 5 n. 37489/2021, Sez. 2 n. 27889/2022 e Sez. 1 n. 3031/2022) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per la trattazione dell'appello ex art. 322-bis c.p.p.
Norme richiamate
Consente l'appello cautelare avverso i provvedimenti inerenti alle misure cautelari reali; la Corte ha interpretato la norma nel senso che è esperibile dall'imputato prima che la sentenza di merito sia divenuta definitiva, poiché il provvedimento di sequestro resta l'unico titolo legittimante la privazione temporanea del bene
Norma richiamata nella giurisprudenza sul rimedio cautelare; la Corte distingue la competenza e la funzione dei rimedi cautelari rispetto all'impugnazione di merito
art. 579, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di primo grado; alcuni precedenti ritenevano che, dopo la pronuncia di merito che dispone la confisca, l'imputato dovesse esercitare il rimedio attraverso l'impugnazione di merito ai sensi di questo articolo anziché tramite i rimedi cautelari
Massime di principio
- Finché la sentenza di merito non è definitiva, il provvedimento di sequestro resta l'unico titolo che legittima la temporanea ablazione del bene: pertanto il giudice delle misure cautelari può riesaminare il sequestro e l'imputato può proporre appello cautelare ex art. 322-bis.
- La sussistenza di una pronuncia di merito non irrevocabile che dispone la confisca non esclude automaticamente i rimedi cautelari: va valutata la situazione temporale e il ruolo del provvedimento di sequestro come titolo di privazione provvisoria.
- Quando la giurisprudenza è contrastante, verificare i precedenti più recenti e orientamenti consolidati; se esiste un orientamento maggioritario che riconosce il riesame cautelare, conviene proporre l'appello ex art. 322-bis prima che la sentenza diventi irrevocabile.
- Se la confisca è già passata in giudicato, il rimedio principale resta l'impugnazione di merito (art. 579 c.p.p.) o i rimedi previsti per l'esecuzione; la tutela cautelare è invece primaria nelle fasi antecedenti alla definitività.
- Nei casi con terzi proprietari dei beni, i principi che riconoscono poteri cautelari sono storicamente stati riconosciuti; la giurisprudenza ora tende a estendere tutele analoghe anche all'imputato fino alla definizione definitiva del processo.
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