Cassazione Civile, Ordinanza n. 18702/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva presentato istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, del 90% delle somme versate in relazione al triennio 1990-1992, ottenendo prima un rigetto in primo grado e poi l'accoglimento in appello davanti alla Commissione tributaria regionale della Sicilia. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Col primo ha dedotto la violazione della disciplina interna e del diritto eurounitario, sostenendo che il rimborso non spettasse in quanto incompatibile con la disciplina degli aiuti di Stato, come interpretata dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia, e che comunque il contribuente non aveva provato i presupposti per l'eventuale compatibilità dell'agevolazione (regime de minimis o aiuto per calamità naturale). Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato, contestando la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto che la norma sopravvenuta riguardasse solo la fase esecutiva del rimborso e non il diritto sostanziale. Con il terzo motivo, in via subordinata, ha dedotto un vizio di motivazione e la violazione delle norme sul contenuto della sentenza, sostenendo che la CTR avesse reso affermazioni contraddittorie circa l'applicabilità dello ius superveniens.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il beneficio fiscale previsto per le vittime del sisma siciliano non spetta alle imprese, in senso eurounitario, né ai professionisti, salvo che ricorrano specifiche condizioni di compatibilità con il diritto UE, che devono essere provate dal contribuente. In particolare, ha ritenuto che il rimborso IVA fosse incompatibile con il diritto eurounitario e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo, decidendo nel merito e rigettando la domanda di rimborso dell'IVA. Ha invece cassato la sentenza anche in relazione al rimborso IRPEF, disponendo rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia per il riesame. I secondi e terzi motivi sono stati rigettati perché la verifica della capienza dei fondi attiene alla fase esecutiva e non al giudizio sull'an e sul quantum del diritto al rimborso; le affermazioni della CTR sul punto sono state considerate, in parte, meri obiter dicta. Le spese del giudizio di rinvio sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
La disposizione, nel contesto dei benefici fiscali per le vittime del sisma siciliano, non consente il rimborso ai soggetti che svolgono attività d'impresa in senso eurounitario e ai professionisti, salvo compatibilità con il diritto UE e prova dei relativi presupposti.
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
La disciplina sopravvenuta riguarda la fase materiale ed esecutiva del rimborso, non incide sulla sussistenza del diritto al rimborso né sul giudizio sull'an e sul quantum; la capienza dei fondi si accerta in ottemperanza.
art. 16 octies d.l. n. 91 del 2017
Richiamato come norma modificativa dell'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, senza incidere sul giudizio di cognizione relativo al diritto al rimborso.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al contenuto/motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel terzo motivo per censurare la motivazione della decisione tributaria.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
È richiamato come base per la compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali, con necessità di evitare sovracompensazioni.
regolamento "de minimis"
Il giudice nazionale deve verificare se il beneficio individuale rientra nei limiti di compatibilità previsti dal regolamento applicabile.
VI direttiva n. 77/388/CEE
Richiamata in relazione al profilo IVA e al contrasto della disciplina agevolativa con il principio di neutralità fiscale.
Massime di principio
- I benefici fiscali previsti per le vittime di calamità devono essere interpretati alla luce del diritto eurounitario sugli aiuti di Stato: se il beneficiario svolge attività economica, l'agevolazione non è automaticamente spettante e il contribuente deve provare i presupposti di compatibilità con il mercato interno.
- Quando l'agevolazione fiscale è subordinata alla disciplina degli aiuti di Stato, il giudice nazionale deve verificare se ricorrono le condizioni per il regime de minimis o per la deroga relativa agli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale, inclusa la prova della sede operativa nell'area colpita, del danno effettivo e dell'assenza di sovracompensazione.
- La verifica della capienza dei fondi stanziati per i rimborsi riguarda la fase esecutiva del provvedimento, e non incide sul giudizio di cognizione relativo all'esistenza e all'ammontare del diritto al rimborso.
- L'introduzione di un diverso procedimento amministrativo di rimborso, in mancanza di disposizioni transitorie che dispongano diversamente, non altera di per sé i giudizi pendenti; tuttavia, la questione della concreta erogazione resta rimessa alla fase esecutiva.
- In materia di rimborso IVA collegato al sisma siciliano, la disciplina agevolativa non può essere applicata in contrasto con il principio eurounitario di neutralità fiscale e con i limiti derivanti dalla compatibilità dell'aiuto di Stato.
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