Cassazione Penale, Sentenza n. 41001/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 28/04/2025 lamentando violazione di legge per inosservanza dell'art. 133 cod. pen.: il giudice non avrebbe motivato adeguatamente il rilevante scostamento dai minimi edittali e avrebbe quantificato la pena-base in modo illogico rispetto alla fattispecie (detenzione e trasporto di un'arma da guerra di provenienza furtiva, artt. 648 c.p. e 2 e 4 legge n. 895/1967).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., in quanto il ricorrente, con procura speciale, ha depositato una dichiarazione di rinuncia (05/11/2025) senza motivarla. Il giudice della Cassazione ha trattato il ricorso de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio consolidato secondo cui la rinuncia che determina l'inammissibilità comporta tali conseguenze.
Norme richiamate
rito dichiarato applicato nella sentenza di primo grado
Indica che il giudizio di primo grado era stato celebrato con il rito abbreviato consensuale o speciale disciplinato dall'art. 444; la Corte riporta il quadro fattuale collegato a quel rito
delitto di ricettazione (possesso di cosa proveniente da reato)
La fattispecie contestata comprendeva il possesso di un'arma di provenienza furtiva, richiamando la rilevanza penale della detenzione di beni provento di reato
legge n. 895/1967, artt. 2 e 4
norme su armi e materiali bellici
Sono state invocate per qualificare l'arma come arma da guerra e integrare il quadro fattuale attribuendo maggiori responsabilità penali
criteri per l'individuazione della pena
Il ricorrente deduceva inosservanza di questo principio per mancata motivazione dello scostamento dai minimi edittali; la Corte non è entrata nel merito perché il ricorso è stato rinunciato
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
possibilità di trattare il ricorso de plano
Consente alla Corte di esaminare e decidere il ricorso anche senza la discussione orale; qui è stato richiamato per procedere alla declaratoria di inammissibilità in forma semplificata
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
inammissibilità per rinuncia all'impugnazione
Fondamento normativo della declaratoria di inammissibilità a seguito della rinuncia non motivata del ricorrente
regime sanzionatorio per inammissibilità (richiamato)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui le disposizioni non prevedono distinzioni tra ipotesi di inammissibilità, giustificando la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
ipotesi di inammissibilità previste all'articolo richiamate nella giurisprudenza
Richiamato come confronto normativo nella giurisprudenza citata per stabilire uniformità di trattamento delle inammissibilità
Cass. Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023 (Rv. 285462)
precedente richiamato sulla conseguenza della rinuncia all'impugnazione
Giurisprudenza consolidata secondo cui la dichiaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se espressa senza motivazione, determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione e impedisce alla Corte di esaminare il merito delle doglianze
- La Corte può trattare e decidere il ricorso 'de plano' ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p., anche quando l'istruttoria orale non è svolta
- La rinuncia non evita automaticamente le conseguenze economiche: il rinunciante è normalmente condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende (misura valutata dal giudice)
- Per evitare effetti preclusivi è consigliabile motivare la rinuncia o, se possibile, ottenere una dichiarazione formale di sopravvenuta carenza di interesse adeguatamente documentata
- Quando si impugna una decisione per vizi di motivazione (es. ai sensi dell'art. 133 c.p.), è necessario mantenere il gravame fino alla decisione della Cassazione; il ritiro non permette la valutazione di questi profili sostanziali
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