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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11322/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta da una società per l’asserita irragionevole durata di una procedura fallimentare nella quale la stessa si era insinuata al passivo per un credito di importo non trascurabile. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo che non operasse la presunzione di insussistenza del pregiudizio di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001, e che l’Amministrazione non avesse fornito prova contraria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare la "irrisorietà" della pretesa solo in senso oggettivo, senza compiere una valutazione complessiva anche rispetto alle condizioni personali della parte; 2) violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g) e dell’art. 5-ter l. n. 89 del 2001, nonché degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., deducendo che la presunzione di insussistenza del danno sarebbe operante solo nella fase monitoria e non anche nell’opposizione, e che in tale fase l’onere probatorio graverebbe sul creditore istante. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001, l’irrisorietà della pretesa va valutata congiuntamente secondo un criterio oggettivo, legato al valore del bene controverso, e soggettivo, relativo alle condizioni della parte. Ha inoltre ribadito che l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 non è un autonomo giudizio di impugnazione, ma la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, e che il danno non patrimoniale si presume salvo prova contraria a carico dell’Amministrazione. Conseguentemente sono state poste le spese a carico del Ministero e, nel contesto del procedimento definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state applicate anche le ulteriori somme previste dall’art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89 del 2001

    Introduce una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, da valutare anche in relazione alle condizioni personali della parte; la presunzione è superabile con prova contraria.

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    L’opposizione non costituisce un autonomo giudizio di impugnazione, ma la fase di pieno contraddittorio di un unico procedimento avente ad oggetto la medesima pretesa.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte esclude la violazione denunciata.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni legali iuris tantum, ma la Corte nega che la regola sia stata violata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in materia di equa riparazione, il danno non patrimoniale si presume fino a prova contraria e che spetta all’Amministrazione fornire elementi per escluderlo in concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal Ministero.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sull’accertamento della irrisorietà della pretesa è ammesso solo per omesso esame di un fatto decisivo o per vizi motivazionali radicali nei limiti vigenti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento è stato definito con il rito accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento di ulteriori somme, anche a favore della Cassa delle ammende, in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta.

Massime di principio

  • Ai fini della presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo, l’irrisorietà della pretesa va apprezzata in modo unitario, combinando il dato oggettivo del valore della lite con le condizioni soggettive del richiedente.
  • La soglia di bagatellarità opera per escludere dall’equa riparazione i giudizi presupposti nei quali la posta in gioco sia minima e, quindi, il pregiudizio non raggiunga una consistenza apprezzabile.
  • In tema di equa riparazione, il danno non patrimoniale è presunto salvo prova contraria, con conseguente onere dell’Amministrazione di allegare e dimostrare elementi idonei a escluderne la sussistenza concreta.
  • L’opposizione nel procedimento Pinto non instaura un giudizio autonomo di impugnazione, ma prosegue il medesimo procedimento in una fase di contraddittorio pieno, con la medesima pretesa già introdotta.
  • L’accertamento della irrisorietà della pretesa è valutazione di fatto del giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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