Cassazione Penale, Sentenza n. 30365/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che le aveva applicato una misura interdittiva (divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa e di ricoprire uffici direttivi per 6 mesi) ritenendo configurabile, per il capo 23, il reato di indebita compensazione (art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000) in luogo della originaria contestazione di truffa aggravata ai danni dello Stato. Il ricorso si articolava su due censure: (1) errata riqualificazione del fatto da parte del Tribunale del Riesame, che avrebbe enucleato una fattispecie diversa e più specifica rispetto a quella contestata dal P.M., con conseguente difetto di iniziativa del pubblico ministero e violazione del contraddittorio; (2) violazione del principio del ne bis in idem cautelare, in quanto operazioni simili erano già oggetto di procedimento pendente presso la Procura di Torino (R.G.N.R. 24781/2019), con esercizio dell'azione penale e sequestro per equivalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e respinto il secondo. Il principio del ne bis in idem cautelare è stato ritenuto inapplicabile: le condotte perseguite in altri procedimenti erano distinte per soggetti, beneficiari e per le specifiche operazioni di compensazione. Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del Riesame per nuovo giudizio, perché la riqualificazione in reato tributario (art. 10‑quater d.lgs. 74/2000) non è stata adeguatamente motivata su aspetti essenziali: mancavano chiarimenti su tempi e luoghi di presentazione dei modelli F24, sulla precisa individuazione spazio‑temporale della condotta e – soprattutto – sul superamento della soglia di punibilità prevista per il reato (50.000 euro annui), da riferirsi agli ammontari dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione. Il Tribunale dovrà quindi verificare le acquisizioni investigative e accertare se e in che misura sussistono i presupposti del reato contestato e le relative coordinate spazio‑temporali e materiali.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte richiama che la soglia di punibilità (50.000 euro annui) va riferita all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite (somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti), e non alle imposte non versate.
art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997
Norma richiamata in relazione alle modalità operative delle compensazioni (modelli F24). La Corte rileva che vanno chiariti tempi e luoghi di presentazione degli F24 per delimitare la condotta.
Il reato di truffa è distinto dalla fattispecie speciale tributaria dell'indebita compensazione; la specialità giustifica la riqualificazione solo se i fatti cadono pienamente nella struttura normativa della fattispecie speciale.
principio del ne bis in idem (giurisprudenza costituzionale e di legittimità)
Il principio opera anche in sede cautelare ma l'identità del fatto richiede coincidenza di tempo, luogo e persone; costituendo fattispecie distinte nello spazio/tempo o riguardanti beneficiari diversi, il ne bis in idem non opera.
art. 38‑bis d.lgs. n. 81 del 2015
Fattispecie di natura contravvenzionale menzionata dal G.I.P. per alcuni capi; la misura cautelare non era stata chiesta rispetto a tale ipotesi essendo contravvenzione.
Massime di principio
- Il giudice del riesame può riqualificare la fattispecie contestata in sede cautelare, ma non può formulare una nuova ricostruzione dei fatti basata su elementi diversi rispetto a quelli risultanti dalle contestazioni provvisorie senza che vi sia stata iniziativa del P.M.: in tal caso la decisione è annullabile.
- Il ne bis in idem cautelare richiede identità di tempo, luogo e persone; operazioni di compensazione diverse, realizzate a vantaggio di beneficiari differenti o in momenti diversi, non integrano automaticamente il divieto del doppio procedimento cautelare.
- Per i reati tributari come l'indebita compensazione (art. 10‑quater), la soglia di rilevanza penale va quantificata sull'ammontare dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione (somma algebrica dei crediti non spettanti) e non sulle imposte teoricamente non versate.
- In ipotesi di contestazione basata su modelli F24 è essenziale che il provvedimento cautelare indichi chiaramente le coordinate spazio‑temporali (date e luoghi di presentazione) e l'esatta natura degli importi utilizzati, perché tali elementi sono determinanti per la configurabilità del reato e per la determinazione della soglia di punibilità.
- Se la qualificazione penale esige elementi ulteriori rispetto a quelli originariamente contestati (es. soglia quantitativa, specifici beneficiari o modalità tecniche), il dibattimento cautelare o il provvedimento devono offrire adeguata motivazione e garantire il contraddittorio; in mancanza, la decisione può essere annullata e rinviata.
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