Cassazione Civile, Ordinanza n. 20519/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno 2007, ha rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente valorizzando spese per incrementi patrimoniali. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che tali spese fossero state considerate in modo non conforme all'art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973, perché riferite a un periodo successivo e non ai cinque anni precedenti. La CTR ha invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la CTP avesse deciso su una questione non eccepita e, nel merito, che il contribuente non avesse fornito prova contraria sufficiente, in particolare quanto all'acquisto di un'autovettura nel 2007 con somme asseritamente ricevute da una cognata. Il ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: 1) violazione degli artt. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973, della l. 413/1991 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato un ultrapetita del primo giudice; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e della l. 413/1991, per contestare l'assunto che il redditometro operi mediante presunzione legale relativa; 3) violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973 e vizio di motivazione/errore di fatto, per avere la CTR richiesto una prova contraria troppo rigorosa, pretendendo la dimostrazione di uno specifico collegamento tra le elargizioni di terzi e le spese contestate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di decisività, osservando che, anche a voler correggere l'errore della CTR sull'ultrapetizione, nel caso concreto la spesa contestata per l'autovettura risultava sostenuta nell'anno oggetto di accertamento ed era stata correttamente imputata per un quinto, rendendo irrilevante la questione della collocazione temporale. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che l'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 si fonda su una presunzione legale relativa e che il contribuente resta onerato di provare l'esistenza di redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque non imponibili idonei a giustificare le spese. Ha invece accolto il terzo motivo nella parte in cui censurava la violazione di legge: la CTR aveva applicato un criterio probatorio troppo rigido, mentre, secondo l'orientamento più recente, il contribuente non deve dimostrare l'effettivo impiego delle somme per la specifica spesa, ma solo l'entità delle somme disponibili e la durata del possesso, quali circostanze sintomatiche della loro idoneità a finanziare le spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
"qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti"
La disciplina del redditometro, nella versione ratione temporis vigente, consente all'Ufficio di fondare l'accertamento su spese per incrementi patrimoniali imputandole temporalmente secondo il criterio delle quote costanti; il contribuente può superare la presunzione solo con prova contraria idonea.
art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973
La prova contraria del contribuente riguarda l'esistenza di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non imponibili, e non richiede la dimostrazione dell'effettivo impiego di tali somme per le specifiche spese contestate.
È richiamato dalla CTR per affermare l'ultrapetizione del primo giudice; la Cassazione rileva però che, nel caso concreto, tale profilo non è decisivo ai fini dell'esito del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo fondato su omesso esame/travisamento è dichiarato inammissibile perché non indica il fatto storico asseritamente trascurato.
Richiamato in contrapposizione alle presunzioni legali: le presunzioni semplici si fondano sul ragionamento induttivo, mentre quelle legali impongono direttamente un assetto dell'onere probatorio.
È menzionata quale fonte dell'introduzione del comma 5 dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. 600/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis, integra una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità degli elementi indice di capacità contributiva, il giudice non può disconoscerne il valore presuntivo, ma deve verificare la prova contraria offerta dal contribuente.
- La prova contraria nel redditometro non richiede la dimostrazione dello specifico impiego delle somme esenti o non imponibili per ciascuna spesa contestata; è sufficiente provare entità delle somme e durata del relativo possesso, come dati sintomatici della loro idoneità a finanziare le spese.
- In tema di accertamento sintetico, la censura di ultrapetizione o di errata impostazione del thema decidendum è priva di decisività se, nel concreto, la spesa oggetto di contestazione è stata effettivamente sostenuta nell'anno accertato ed è stata correttamente imputata secondo la regola legale.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non individua in modo specifico il fatto storico decisivo asseritamente omesso dalla sentenza impugnata.
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