Sentenza del 29/07/2021 n. 21656 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento: contestazione dell'applicazione di aliquota IVA agevolata (n.127 undecies Tabella A Parte III del D.P.R. n.633/1972) alle vendite di unità immobiliari facenti parte di una Residenza Turistico Alberghiera (RTA) per gli anni 2003-2004; contestazione inoltre di maggiori ricavi (vendite 2004) ai fini IRES/IRAP e IVA e relative sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate e ha rigettato il ricorso principale di P. s.r.l. Ha ritenuto che le unità immobiliari facenti parte della RTA non rientrano nel campo di applicazione dell'aliquota IVA agevolata prevista dal n.127 undecies (poiché la realizzazione e gestione della RTA costituiscono esercizio di attività d'impresa turistico-alberghiera), ha quindi cassato in parte la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato in parte il ricorso della società contribuente. Sono state confermate le riprese per maggior valore e applicate le sanzioni con condanna della società al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in Euro 10.000,00 oltre oneri). La Corte ha inoltre rilevato l'inammissibilità del controricorso dell'Agenzia per tardività.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A Parte III, n. 127 undecies
"sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento (o del 4 per cento in caso di prima casa) le 'case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2 agosto 1969,...'"
La Corte ha interpretato che la norma agevolativa non si applica alle unità immobiliari facenti parte di una RTA quando la realizzazione e la gestione del complesso costituiscono esercizio di attività d'impresa; conta la destinazione all'attività imprenditoriale, non la mera classificazione catastale.
D.Lgs. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35 e art. 23-bis
La CTR aveva ritenuto applicabili talune disposizioni del D.Lgs. n.223/2006 retroattivamente; la Cassazione ha considerato tali questioni irrilevanti per l'esito perché l'accertamento si fondava anche su elementi indiziari autonomi; tuttavia la Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla non rilevanza delle norme abrogate quando l'accertamento è giustificato da altri elementi probatori.
L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24
La legge ha abrogato disposizioni precedenti; la CTR aveva applicato norme poi abrogate, ma la Cassazione ha osservato che l'esito della controversia non muta dato il fondamento indiziario dell'accertamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Richiamato in relazione alle modalità di impugnazione e alle conseguenze processuali connesse alle censure sulle sanzioni; la Corte ha ritenuto fondata la censura dell'Agenzia sul fatto che non sussisteva una ragionevole incertezza sull'applicabilità dell'agevolazione, giustificando le sanzioni.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6, 11
Norme sanzionatorie richiamate per sostenere la configurabilità delle sanzioni IVA dovute alla errata applicazione dell'aliquota agevolata; la Corte ha ritenuto applicabili le sanzioni essendo evidente l'ambito di applicazione ordinario dell'IVA sulle vendite effettuate in regime d'impresa.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Richiamato in relazione all'obbligo processuale del pagamento del contributo unificato per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Fondamento delle censure in cassazione (violazione di norme di diritto e omessa/insufficiente motivazione). La Corte ha dichiarato inammissibile o infondata parte delle censure per difetto di specificità o per sopravvenuta carenza di interesse.
Codice di procedura civile, art. 132 c.p.c., comma 3
Richiamato per motivare la sottoscrizione della sentenza unicamente dal Presidente a causa dell'impedimento del consigliere estensore legato all'emergenza sanitaria Covid-19.
Massime di principio
- Le vendite di unità immobiliari realizzate e gestite nell'ambito di una Residenza Turistico Alberghiera (RTA) da un'impresa turistica sono soggette all'aliquota IVA ordinaria: la destinazione imprenditoriale prevale sulla mera classificazione catastale.
- L'agevolazione IVA per "case di abitazione non di lusso" (n.127 undecies Tab. A) si applica solo a unità destinate all'edilizia abitativa non imprenditoriale; non va estesa alle strutture funzionali all'attività turistico-alberghiera.
- Per sostenere una rettifica dei ricavi o del valore normale degli immobili l'amministrazione può utilizzare elementi indiziari plurimi (atti di vendita, differenze anomale di prezzo tra acquirenti, provvigioni): la presenza di un solido impianto indiziario può rendere irrilevante il dibattito su norme successive abrogate.
- L'assenza di un'oggettiva e ragionevole incertezza sull'ambito applicativo di una norma fiscale esclude l'esimente dalle sanzioni: l'impresa che applica erroneamente un'agevolazione palesemente incompatibile con la propria attività può essere sanzionata.
- In sede processuale vanno rispettati i termini per notifiche e controricorsi (tardività comporta inammissibilità). Inoltre, i ricorsi proposti dopo determinate date possono comportare obblighi di contributo unificato aggiuntivo secondo la normativa vigente.
- In casi analoghi conviene documentare in modo esaustivo la natura imprenditoriale o meno dell'attività (contratti di gestione, modalità di erogazione dei servizi, prove di destinazione d'uso) per dimostrare l'eventuale diritto all'agevolazione; la sola classificazione catastale o il regime di pagamento delle spese condominiali non sono decisivi.
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