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Sentenza

Sentenza del 29/07/2021 n. 2969 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta sulle donazioni pari a €54.000, relativo alla liquidazione (conguaglio) prevista dal patto di famiglia: il contribuente sosteneva che tale somma fosse riconducibile all'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, D.lgs. 346/1990 (donazione indiretta del disponente ai legittimari non assegnatari, con applicazione della franchigia di €1.000.000), mentre l'Ufficio la riqualificava come attribuzione gratuita operata dall'assegnatario (tra fratello e sorella) soggetta all'aliquota del 6% e alla franchigia di €100.000.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza di primo grado che aveva dato ragione al contribuente, e ha confermato l'atto impositivo. La CTR, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare sent. n. 29506/2020), ha qualificato la liquidazione prevista dal patto di famiglia come atto di liberalità rilevante fiscalmente e ha disposto l'applicazione delle regole dell'imposta sulle successioni e donazioni (art. 2 d.l. n. 262/2006 e norme del T.U. 346/1990) con l'operatività delle relative aliquote e franchigie, con esito favorevole all'Ufficio. Per la novità della questione le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4-ter, D.lgs. 346/1990

    Norma richiamata dal contribuente per sostenere l'esenzione della liquidazione connessa al patto di famiglia; la CTR ritiene che l'esenzione ampia non possa essere automaticamente invocata per l'operazione contestata.

  • art. 768-bis e ss. c.c. (patto di famiglia, in particolare art. 768-quater c.c.)

    Regolamentano il patto di famiglia e prevedono la partecipazione dei legittimari e l'obbligo dell'assegnatario di liquidare i non assegnatari; la CTR la considera fonte della obbligazione di liquidazione che, però, produce effetti di liberalità rilevanti ai fini fiscali.

  • art. 58, comma 1, D.lgs. 346/1990

    Stabilisce che gli oneri da cui è gravata la donazione a favore di terzi si considerano donazioni a favore dei beneficiari; la CTR lo usa per qualificare la liquidazione come liberalità del disponente verso i legittimari non assegnatari.

  • art. 2, commi 47-50, d.l. n. 262/2006 conv. L. 286/2006 (richiamo al T.U. imposte sulle successioni e donazioni)

    Individua il regime applicabile al patto di famiglia e stabilisce il richiamo al testo unico 346/1990; il comma 49 contiene la tabella delle aliquote e franchigie applicabili in caso di atti plurimi a favore di soggetti diversi.

  • Cass. sent. 24-12-2020, n. 29506

    La Corte di cassazione ha chiarito che la liquidazione prevista nel patto di famiglia va considerata, ai fini fiscali, come liberalità riconducibile al disponente e che, conseguentemente, devono applicarsi le norme sull'imposta di successioni e donazioni (art. 58 T.U. e art. 2 d.l. 262/2006) con le aliquote/franchigie in relazione al grado di parentela con il disponente; la CTR richiama tale principio per la decisione.

  • Cass. Sez. 5, n. 32823/2018

    Richiamata in motivazione come precedente sulla qualificazione fiscale degli oneri a favore di terzi nelle liberalità.

Massime di principio

  • Nel patto di famiglia la prestazione che l'assegnatario corrisponde ai legittimari non assegnatari (liquidazione/conguaglio) può essere qualificata, ai fini fiscali, come liberalità riconducibile al disponente e quindi va ricondotta alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla concreta struttura giuridica dell'operazione: anche se il pagamento è effettuato dall'assegnatario, l'operazione può essere considerata un'onere che gravava sulla liberalità del disponente (art. 58 T.U.), con conseguente applicazione delle aliquote e delle franchigie previste rispetto al rapporto di parentela con il disponente.
  • L'articolazione delle aliquote e delle franchigie (art. 2 d.l. 262/2006, comma 49) va applicata beneficiario per beneficiario in funzione del rapporto di parentela con il disponente; pertanto è fondamentale individuare correttamente il soggetto 'donante' ai fini dell'applicazione della franchigia e dell'aliquota.
  • Per ottenere il risultato fiscale più favorevole è importante la documentazione e la prova del fatto che la somma fosse imputata e imputabile alla quota di legittima del disponente (es. rinunce, imputazioni contrattuali, correlazione diretta con le quote attribuite), nonché verificare la giurisprudenza più recente prima di impostare il contenzioso.
  • In presenza di dubbi interpretativi e di operazioni complesse di passaggio generazionale, è consigliabile una pianificazione preventiva (atto pubblico ben strutturato, esplicito imput, chiarimenti contrattuali) e, se necessario, consulenza legale/fiscale per minimizzare il rischio di riqualificazione tributaria.

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