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Sentenza

Sentenza del 29/07/2021 n. 21655 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma degli avvisi di accertamento IRAP/IVA nei confronti della società e IRPEF nei confronti dei soci per l'anno 2003. L'Ufficio aveva rettificato il reddito aziendale applicando una percentuale di ricarico media di settore al costo del venduto, ritenendo la contabilità complessivamente inattendibile a seguito di incongruenze, carenza di documentazione e impossibilità di esame analitico. I soci contestavano la tipologia dell'accertamento (sostenevano fosse analitico-induttivo e non induttivo), la legittimità della determinazione del ricarico, vizi di motivazione e presunta violazione del diritto al contraddittorio per mancato differimento dell'udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti. Ha ritenuto inammissibile o infondato gran parte dei motivi, confermando che l'Amministrazione ha operato con metodo analitico-induttivo e che la CTR ha correttamente ritenuto legittimo l'accertamento: la contabilità era complessivamente inattendibile, gli elementi indiziari (incongruenze, ricarico dichiarato anomalo, reddito inferiore alle spese del personale) giustificavano l'applicazione della percentuale di ricarico media (120%) ricavata dagli studi di settore e da esami a campione. Il motivo sul differimento dell'udienza è stato dichiarato inammissibile per mancata specificazione/documentazione. Spese compensate; dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento con metodo analitico-induttivo quando la contabilità risulti parzialmente inattendibile: si può integrare e completare le scritture usando presunzioni semplici e dati analitici ancora utilizzabili; la Corte ha ritenuto applicabile questa norma al caso in cui l'Ufficio ha applicato una percentuale di ricarico al costo del venduto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2

    Riguarda l'accertamento induttivo puro quando le scritture sono talmente inattendibili da indurre l'Amministrazione a prescindere totalmente da esse; la Corte ha distinto correttamente tra induttivo puro e analitico-induttivo e ha escluso che la CTR abbia trasformato l'accertamento in induttivo puro.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Norme correlate al procedimento di accertamento e al contraddittorio; richiamata nel contesto della legittimità delle attività istruttorie dell'Ufficio.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Principi sulle prove e sulle presunzioni: le presunzioni semplici possono essere utilizzate per integrare elementi contabili parzialmente inattendibili, mentre le presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza sono richieste per assurgere a prova piena. La Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero sufficienti per l'accertamento analitico-induttivo.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1

    Norma sul procedimento amministrativo e principi di tipicità; richiamata dai ricorrenti nella censura sulla tipicità degli atti amministrativi tributari ma non ritenuta idonea a prevalere sulla ricostruzione dei fatti operata dalla CTR e confermata dalla Cassazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1

    Indica l'applicabilità delle disposizioni del processo civile al processo tributario; richiamata in relazione a norme processuali e alla richiesta di rinvio dell'udienza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31

    Norma sulla formazione della decisione nel processo tributario; invocata dai ricorrenti per censurare la mancata valutazione dell'istanza di differimento, ma la Cassazione l'ha considerata inammissibile per carenza di specificità probatoria.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    Prevede l'eventuale obbligo, in sede di ricorso, del versamento aggiuntivo del contributo unificato; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per tale versamento da parte del ricorrente, ove dovuto.

  • Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione: i ricorrenti hanno invocato varie fattispecie dell'art. 360; la Corte ha esaminato ammissibilità e fondatezza dei motivi alla luce della giurisprudenza e del quadro probatorio.

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio del limite della decisione (extra petita); la Corte ha escluso che la CTR abbia deciso oltre la domanda, ritenendo che essa abbia deciso secondo la tipologia di accertamento effettivamente applicata dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Il giudice tributario può riqualificare la tipologia di accertamento se l'azione dell'Amministrazione, nei fatti, corrisponde a una diversa metodologia rispetto a quella formalmente indicata.
  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile ma permangano dati analitici utilizzabili; in tal caso è lecito completare le scritture con presunzioni semplici e con criteri di calcolo (es. ricarico medio) per determinare il "quantum".
  • L'accertamento induttivo puro è distinto dall'analitico-induttivo: si ricorre al primo quando le scritture sono talmente viziate da rendere impossibile qualsiasi utilizzo anche parziale delle stesse.
  • La determinazione di una percentuale di ricarico mediamente applicabile non è arbitraria se desumibile da studi di settore, da rilevazioni campionarie e dal coacervo degli indizi che evidenziano l'incoerenza della contabilità del contribuente; su tale punto l'onere di provare il contrario grava sul contribuente.
  • Errori di mera valutazione numerica o l'applicazione di un criterio matematico per determinare il quantum dell'accertamento possono essere sindacati in cassazione solo nei limiti dell'errore di percezione del dato o della correttezza aritmetica, non quanto alla logica presuntiva sottostante se sorretta da elementi probatori.
  • La richiesta di differimento dell'udienza da parte del difensore impedito non dà diritto automatico al rinvio: è necessario allegare e provare l'impossibilità di delegare altro difensore; altrimenti la censura rischia di essere inammissibile per mancata specificazione.
  • Non è ammesso, in cassazione, sollevare questioni che costituiscano meri errori revocatori non specificati o non documentati (ad es. presunta produzione di documenti il cui contenuto non è trascritto nel ricorso).
  • È possibile la compensazione integrale delle spese di lite quando le difese dell'Amministrazione non risultano pertinenti all'oggetto del giudizio.

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