Sentenza del 29/07/2021 n. 1007 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - Redditi da fabbricato - Contratto di locazione - Intervenuta risoluzione - Non imponibilità - Sussiste - Omessa registrazione risoluzione - Non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione di imposta sui redditi relativa a canoni di locazione non percepiti. L'Amministrazione aveva ritenuto imponibili i canoni non riscossi, mentre il contribuente ha dedotto che il contratto di locazione era intervenuto in risoluzione e quindi i canoni non erano dovuti.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 26 TUIR, la risoluzione del contratto di locazione impedisce la liquidazione dell'imposta sui canoni non percepiti. È stato inoltre stabilito che, se il contribuente prova la risoluzione del contratto, l'omessa registrazione della risoluzione è irrilevante: si tratta di un adempimento formale che non incide sulla sostanza del rapporto contrattuale estinto. Di conseguenza l'accertamento dell'Amministrazione è stato respinto in relazione ai canoni non percepiti.
Norme richiamate
art. 26 TUIR
La sentenza rileva che, benché l'art. 26 TUIR disciplini casi specifici, la regola sostanziale che la risoluzione del contratto esclude l'imponibilità dei canoni non percepiti è applicabile anche al di fuori dei soli casi espressamente previsti dall'articolo; la prova della risoluzione rende irrilevante l'omessa registrazione formale.
Massime di principio
- Se un contratto di locazione è risolto prima dell'effettivo godimento o percezione dei canoni, tali canoni non sono imponibili come redditi da fabbricato, purché sia data prova reale della risoluzione.
- La mancata registrazione formale della risoluzione del contratto non determina di per sé la tassazione dei canoni non percepiti: conta la sostanza dell'interruzione del rapporto contrattuale.
- Il contribuente dovrebbe conservare e produrre prove sostanziali della risoluzione (atto giudiziale, accordo scritto, corrispondenza che dimostri l'estinzione del rapporto) per opporsi efficacemente a un accertamento.
- L'Amministrazione finanziaria non può automaticamente tassare somme non percepite basandosi solo sulla mancata registrazione di atti formali; occorre valutare la realtà sostanziale del rapporto.
- In situazioni analoghe, la difesa del contribuente è rafforzata se la risoluzione è documentata con elementi che attengono alla sostanza (provvedimenti, intimazioni, pagamenti, rinunce), e comunque è consigliabile regolarizzare la posizione amministrativa quando possibile.
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