Sentenza del 29/07/2021 n. 21657 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversie fiscali relative all'anno d'imposta 2006: contestata indeducibilità di un contributo (sponsorizzazione) corrisposto da AM. a favore di A. e indetraibilità dell'IVA; contestata deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA fatturati da A. ma, secondo l'Amministrazione finanziaria, imputabili al Comune di Trani, organizzatore della manifestazione "Estate tranese". I giudizi di merito sono stati svolti separatamente senza la partecipazione congiunta della consolidante (AM.) e della consolidata (A.), nonostante la normativa sul consolidato richieda un unico atto notificato ad entrambi per le rettifiche del reddito consolidato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per difetto di litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata (violazione dell'art. 40-bis DPR n. 600/1973 come modificato), disponendo la rimessione delle controversie alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per la rinnovazione del giudizio con integrità del contraddittorio tra AM. (consolidante) e A. (consolidata). Ha altresì disposto che la CTP provveda sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che la norma è applicabile agli avvisi notificati nel 2011 e che il difetto di litisconsorzio è rilevabile d'ufficio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40-bis, comma 2
introdotto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 35 conv. con modif. nella L. 30 luglio 2010, n. 122
Le rettifiche del reddito complessivo del soggetto partecipante al consolidato devono essere effettuate con unico atto notificato sia alla consolidata sia alla consolidante; consolidante e consolidata sono litisconsorti necessari; mancanza del litisconsorzio determina vizio processuale che rende nulla la decisione e richiede rinnovazione del giudizio con entrambe le parti.
Regola formale: la sentenza è stata sottoscritta solo dal Presidente del Collegio per impedimento del consigliere estensore (richiesto solo come fatto formale annotato in motivazione).
Giurisprudenza di supporto
Cass. n. 1329 del 22/01/2020; Cass. n. 28356 del 05/11/2019
Confermano che le decisioni sulle rettifiche del consolidato richiedono litisconsorzio necessario e che il vizio processuale del litisconsorzio può essere rilevato d'ufficio.
Massime di principio
- Quando le rettifiche fiscali riguardano redditi oggetto di consolidato fiscale, l'atto di accertamento deve essere unico e notificato sia alla consolidante sia alla consolidata: in mancanza, i provvedimenti e le sentenze che non coinvolgono entrambe le parti sono esposti a nullità per difetto di litisconsorzio necessario.
- Il vizio processuale del mancato litisconsorzio necessario può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; pertanto le parti e l'Amministrazione devono verificare e rispettare la regola della partecipazione congiunta prima di procedere al contenzioso sostanziale.
- Prima di discutere il merito (es. deducibilità di sponsorizzazioni o detraibilità IVA), è prioritario accertare che il contraddittorio sia stato instaurato correttamente con tutti i soggetti interessati dal consolidato; diversamente il giudizio sarà rinnovato e il merito non sarà deciso.
- La norma richiamata è applicabile agli avvisi notificati dopo la sua entrata in vigore (efficacia dal 01/01/2011): per atti notificati successivamente, l'Amministrazione deve conformarsi alla procedura del singolo atto notificato ad entrambe le società.
- In situazioni analoghe è consigliabile: (a) verificare se la società è parte di un gruppo con consolidato fiscale; (b) se sì, assicurarsi che ogni contestazione sia notificata sia alla consolidante sia alla consolidata; (c) sollevare tempestivamente eccezioni di litisconsorzio quando mancante; (d) in caso di difetto, richiedere la declaratoria di nullità e la rinnovazione del giudizio per evitare pronunce sul merito non efficaci.
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