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Sentenza

Sentenza del 29/07/2021 n. 21658 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia verteva su tre profili impositivi relativi al 2005: 1) recupero di costi ritenuti non inerenti per Euro 726.558,00 e relativa detrazione IVA, per fatture che l'Agenzia sosteneva riferibili in realtà al Comune di Trani; 2) recupero a tassazione dello sconto concesso al Comune di Trani da AM. per Euro 166.832,65 (oltre IVA), ritenuto dalla PA non riconducibile a logiche commerciali ma funzionale a finanziare la manifestazione "Estate tranese" in violazione del patto di stabilità; 3) disconoscimento della deducibilità di spese di pubblicità per Euro 41.666,67 per assenza di contratto scritto e mancato beneficio per la consolidante. L'Agenzia eccepiva anche vizi di diritto relativi all'applicazione delle norme del TUIR e della disciplina IVA e alla responsabilità in ambito di consolidato fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dell'Agenzia delle entrate, confermando le sentenze della Commissione tributaria regionale della Puglia che avevano accolto gli appelli di A. e AM. La Corte ha ritenuto insussistenti i vizi di diritto denunciati: ha confermato che le società, pur partecipate dall'ente locale e anche se operanti in house, conservano autonomia giuridica e possono stipulare contratti e dedurre costi; ha ritenuto meritevole di rispetto in sede di legittimità l'accertamento di fatto della CTR secondo cui i costi e l'IVA erano imputabili alla società che li aveva sostenuti, lo sconto concesso rispondeva a logiche imprenditoriali e le spese di pubblicità erano documentate e inerenti anche in assenza di contratto scritto. I controricorsi delle società sono stati dichiarati inammissibili per tardiva notificazione. Pertanto i ricorsi dell'Amministrazione sono stati rigettati e nessuna somma è stata riconosciuta alle società per spese di lite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40-bis

    Disciplina la rettifica del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato: le rettifiche devono essere operate con unico atto notificato sia alla consolidata che alla consolidante; la norma è rilevante per verificare il litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata, ma la Corte ha osservato che, per le cause oggetto, il contraddittorio è risultato comunque integro.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 85, 108, 109, 122

    Richiamati dall'Agenzia come fondamento per il recupero di ricavi e per la deducibilità/inerenza dei costi; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate attengono in gran parte a valutazioni di fatto (inerenza, imputazione dei contratti, natura dello sconto) non sindacabili in cassazione come violazioni di legge.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 26

    Norme in tema di IVA (detrazione e registrazione): la censura dell'Agenzia sulla detraibilità dell'IVA è stata respinta poiché la CTR ha accertato che le fatture e i costi erano effettivamente imputabili alla società contribuente.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 35 conv. con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122

    Ha introdotto la novella all'art. 40-bis del DPR 600 con efficacia dal 01/01/2011; la Corte ha considerato la possible applicabilità ma ha ritenuto irrilevante il problema in presenza di un effettivo contraddittorio sostanziale tra consolidante e consolidata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiamato come criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto che molte doglianze dell'Amministrazione attaccavano valutazioni di fatto e quindi fossero inammissibili come vizio di diritto.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Riferimento alla censura di insufficienza della motivazione delle decisioni di merito; la Corte ha osservato i limiti di sindacabilità in cassazione dopo la novella normativa e ha respinto le doglianze dell'Agenzia.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norme sul contributo unificato e sul suo aumento in caso di rigetto dell'impugnazione: la Corte ha chiarito che non può essere applicato nei confronti di Amministrazioni dello Stato esonerate; qui è richiamata la disciplina per le spese di lite e contributo unificato.

  • art. 132 c.p.c., comma 3

    Norma procedurale richiamata nella sentenza per motivare la sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio, citata per ragioni formali legate all'emergenza sanitaria.

Massime di principio

  • La qualificazione di "società partecipata" o "in house" non annulla l'autonomia giuridica e negoziale della società: per rilevare l'imputazione fiscale di contratti e costi occorre prova chiara che i rapporti contrattuali siano riconducibili direttamente all'ente pubblico e non alla società partecipata.
  • In sede di cassazione le censure che mirano a riformare valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito (es. inerenza dei costi, esistenza del beneficio pubblicitario, natura commerciale o finanziaria di uno sconto) sono, di regola, inammissibili se non accompagnate da specifica violazione di norme di diritto.
  • L'assenza di un contratto scritto non esclude automaticamente la deducibilità di spese di sponsorizzazione/pubblicità quando esistono elementi probatori alternativi (fatture, documentazione fotografica, note di credito) che dimostrino l'effettività della prestazione e il beneficio economico.
  • Nelle operazioni tra società del gruppo e amministrazioni pubbliche, lo sconto praticato deve essere valutato in base alla logica economica e imprenditoriale: se sussistono decisioni di carattere commerciale documentate, non è agevole per l'Amministrazione fiscale qualificare lo sconto come finanziamento illecito senza adeguata prova.
  • Nelle controversie sul consolidato fiscale si deve valutare la legittimità del litisconsorzio tra consolidante e consolidata; tuttavia, se il contraddittorio sostanziale è stato rispettato (cause trattate congiuntamente), la mancata formale applicazione delle norme processuali recenti può non incidere sul giudizio di merito.
  • Le amministrazioni devono rispettare i termini processuali per la notifica dei controricorsi: tardività comporta inammissibilità e perdita della possibilità di ottenere condanna alle spese di lite.

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