Cassazione Civile, Ordinanza n. 28030/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
Il procedimento origina dall’opposizione proposta da un componente del collegio sindacale di una banca avverso una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60.000 irrogata dalla CONSOB per l’omissione di informazioni rilevanti nei prospetti relativi a due aumenti di capitale deliberati nel 2014. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione. In cassazione il ricorrente deduce quattro motivi: 1) tardività della contestazione e decadenza dell’Autorità dal potere sanzionatorio, assumendo che tutti gli elementi necessari fossero già noti da tempo e che il termine di 180 giorni fosse decorso; 2) violazione della disciplina sanzionatoria del TUF e della legge n. 689/1981, sostenendo di non essere soggetto attivo della condotta tipica e di aver svolto solo un controllo formale, anche perché la redazione dei prospetti era demandata ad altri soggetti; 3) illegittimità della quantificazione della sanzione per mancata considerazione delle condizioni economiche del sanzionato e per difetto di prova a carico della CONSOB; 4) errata esclusione della buona fede e dell’assenza di colpa, con omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il momento dell’accertamento era stato correttamente individuato dalla Corte d’appello nella conclusione dell’attività ispettiva, essendo il materiale precedente insufficiente a delineare compiutamente la violazione e le responsabilità individuali. Ha respinto il secondo motivo affermando che, in tema di illeciti amministrativi finanziari, opera il concorso di persone e la responsabilità personale del sindaco che ometta o esegua in modo inadeguato i doveri di vigilanza e controllo. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la sanzione era stata determinata entro i limiti edittali e che il giudice di merito gode di discrezionalità nella commisurazione, senza obbligo di analitica motivazione su ciascun criterio. Infine ha disatteso il quarto motivo, reputandolo una mera contestazione del giudizio di merito sulla colpevole inerzia del sindaco, ribadendo che il dovere di vigilanza del collegio sindacale riguarda l’intera gestione societaria, con particolare rigore nelle società quotate. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l’accertamento si è completato o avrebbe potuto completarsi; occorre considerare la complessità dell’istruttoria e le peculiarità del caso concreto.
Richiamato dal ricorrente come norma che impone la previa redazione e pubblicazione del prospetto per l’offerta.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina dei prospetti informativi.
Richiamato dal ricorrente quale base sanzionatoria per l’offerta senza prospetto.
Richiamato dal ricorrente in tema di legalità delle sanzioni amministrative.
Quando più persone concorrono nella violazione amministrativa, ciascuna soggiace alla sanzione di legge, salvo diversa previsione; si ammette quindi la responsabilità personale del singolo componente dell’organo collegiale.
La quantificazione della sanzione va commisurata alla gravità del fatto, alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche; il giudice ha discrezionalità entro i limiti edittali.
art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare la disciplina della sanzione, ma non è valorizzato come decisivo nella motivazione.
art. 6-bis, comma 5, lett. d), TUF
Richiamato dal ricorrente in relazione all’onere di allegazione/prova delle condizioni economiche, ma la Corte non ne fa una base decisiva di accoglimento.
La responsabilità amministrativa richiede dolo o colpa; l’errore scusabile e la buona fede possono escludere l’imputabilità, ma la valutazione della loro sussistenza è rimessa al giudice di merito.
Il dovere di vigilanza del collegio sindacale non riguarda solo gli amministratori, ma l’intera gestione sociale e, nelle società quotate, assume particolare rigore a tutela anche del mercato.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative nel settore finanziario, il termine per contestare l’illecito decorre dal momento in cui l’attività istruttoria consente un accertamento sufficientemente completo della violazione, tenendo conto della complessità tecnica e delle circostanze del caso concreto.
- La responsabilità amministrativa dei componenti di organi collegiali può essere affermata anche per condotte materialmente poste in essere da altri, quando il soggetto abbia concorso all’illecito omettendo i doveri di vigilanza e controllo a lui imposti.
- Il sindaco di società, specie se quotata, ha un dovere di vigilanza sull’intera gestione sociale e non può limitarsi a un controllo meramente formale; l’inerzia colpevole integra l’elemento soggettivo della violazione amministrativa.
- Nella determinazione di una sanzione pecuniaria entro un minimo e un massimo edittale, il giudice di merito esercita un potere discrezionale ampio, e la cassazione non può sindacare la misura se la motivazione dà conto dell’osservanza dei criteri legali e del rispetto dei limiti edittali.
- L’eventuale buona fede o errore scusabile esclude la responsabilità solo se risulta da elementi specifici e apprezzati in fatto dal giudice di merito; non può essere dedotta in cassazione come mera diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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