Cassazione Civile, Ordinanza n. 32886/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società, quale consolidante, ha impugnato una sentenza della CTR Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro l’annullamento di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007. L’accertamento riguardava la deduzione, da parte della società consolidata, di quote accantonate per trattamento di fine mandato dell’amministratore (T.F.M.), ritenute dall’Ufficio eccedenti il limite deducibile. La contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno, poiché per l’anno 2004 esisteva una sentenza passata in giudicato tra le stesse parti e sul medesimo rapporto, che aveva escluso l’assimilazione fiscale tra T.F.R. e T.F.M.; 2) violazione degli artt. 50, comma 1, e 105, comma 4, T.U.I.R., sostenendo che il richiamo alla disciplina del T.F.R. non consentisse di applicare al T.F.M. il criterio di calcolo dell’art. 2120 c.c., trattandosi di emolumento rimesso all’autonomia negoziale e alla disciplina propria del rapporto di amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di giudicato esterno. Ha affermato che il precedente giudicato, formatosi su un avviso relativo all’anno 2004 e riguardante la stessa deliberazione assembleare e la medesima questione di diritto sulla deducibilità del T.F.M., precludeva il riesame della questione anche per l’anno 2007, trattandosi di un elemento giuridico tendenzialmente permanente e comune ai diversi periodi d’imposta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente contro l’avviso di accertamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 50, comma 1 e 105, comma 4 T.U.I.R.
invocato come parametro di censura per l’erronea applicazione della disciplina fiscale del T.F.M.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.
utilizzato per denunciare l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno
la sentenza di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sull’eccezione di giudicato esterno ritualmente sollevata
il giudicato esterno, una volta formato, preclude il riesame del punto fondamentale comune alle cause successive
regola la deducibilità per competenza degli accantonamenti relativi anche alle indennità di fine rapporto diverse dal T.F.R., senza estendere automaticamente la disciplina di calcolo del T.F.R. al T.F.M.
richiamato come riferimento alle indennità di fine rapporto diverse da quelle da lavoro subordinato
richiamato per ricondurre il T.F.M. alle indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
la Corte richiama il precedente giudicato che esclude la sua applicabilità al T.F.M. come criterio vincolante di quantificazione dell’indennità
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il T.F.M. è una modalità di compenso dell’amministratore rimessa all’assemblea e all’autonomia contrattuale
richiamato nella parte in cui si distingue il rimedio della revocazione dal ricorso per cassazione in presenza di giudicato esterno non eccepito
richiamato insieme al comma 4 per limitare la deducibilità degli accantonamenti alla quota maturata per competenza
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il giudicato esterno relativo a un punto fondamentale comune a più annualità d’imposta può spiegare efficacia preclusiva anche nei confronti di periodi successivi, quando la questione decisa riguarda elementi giuridici tendenzialmente permanenti e non fatti variabili da periodo a periodo.
- L’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce il formarsi del giudicato su qualificazioni giuridiche preliminari o su elementi costitutivi della fattispecie destinati a valere per una pluralità di annualità.
- Se l’eccezione di giudicato esterno è stata ritualmente proposta in primo grado, il giudice di appello deve esaminarla anche se la parte favorevole non si sia costituita in appello.
- La disciplina fiscale della deducibilità degli accantonamenti per trattamento di fine mandato va coordinata con il principio di competenza, ma il richiamo alla normativa sul trattamento di fine rapporto non comporta automaticamente l’estensione del criterio di calcolo previsto per il lavoro subordinato alla quantificazione del T.F.M.
- Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha risolto la questione centrale sulla base della medesima delibera e del medesimo rapporto, il successivo giudizio non può rimettere in discussione quella premessa logica, salvo che si tratti di fatti suscettibili di variazione per il singolo periodo d’imposta.
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