Cassazione Penale, Ordinanza n. 32345/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato responsabile, in continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p., del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per avere ceduto a due persone, in Fermo il 30 agosto 2019, due buste contenenti cocaina in cambio di 40 euro. Il Tribunale di Fermo lo aveva condannato a otto mesi di reclusione e 1.500 euro di multa, con sospensione condizionale della pena; la Corte d'appello di Ancona aveva confermato la decisione. Con un unico motivo di ricorso, la difesa ha denunciato violazione di legge processuale e vizio di motivazione, sostenendo che i verbali di individuazione fotografica non fossero acquisibili al dibattimento neppure mediante contestazioni. Secondo il ricorrente, la dichiarazione confermativa resa dalla teste non avrebbe avuto rilevanza, anche perché non sarebbe stato possibile conoscere dal dibattimento il nome del soggetto riconosciuto, mentre l'identificazione dell'imputato sarebbe derivata esclusivamente dal contenuto del verbale ritenuto illegittimamente utilizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello secondo cui il riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini preliminari può essere utilizzato e può fondare l'affermazione di responsabilità anche senza una successiva formale ricognizione dibattimentale, quando il testimone confermi in giudizio di averlo effettuato con esito positivo e dichiari di non poterlo reiterare per il decorso di un apprezzabile periodo di tempo. La Corte ha valorizzato la natura del riconoscimento fotografico quale manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui efficacia probatoria deriva dalla conferma testimoniale resa in dibattimento. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui gli accertamenti di individuazione fotografica compiuti dalla polizia giudiziaria sono utilizzabili in base alla non tassatività dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta è stata contestata e ritenuta commessa in continuazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità
Norma incriminatrice applicata alla cessione di due buste di cocaina dietro pagamento di 40 euro.
Non espressamente citato nel testo; il richiamo al libero convincimento del giudice riguarda la valutazione dell'individuazione fotografica.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini preliminari è utilizzabile per fondare l'affermazione di responsabilità anche se non è seguito da una formale ricognizione dibattimentale, quando il testimone confermi in dibattimento di averlo eseguito con esito positivo e non possa reiterarlo per il decorso di un apprezzabile lasso di tempo.
- L'individuazione personale o fotografica costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rientra nel più generale concetto di dichiarazione; la sua forza probatoria deriva dalla dichiarazione confermativa resa dal testimone in dibattimento.
- I riconoscimenti fotografici eseguiti dalla polizia giudiziaria durante le indagini costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili in virtù della non tassatività dei mezzi di prova e sono valutabili dal giudice secondo il principio del libero convincimento.
- La mancata reiterazione del riconoscimento in dibattimento non impedisce necessariamente l'utilizzazione dell'individuazione fotografica, quando la prova dichiarativa confermativa e le ragioni della mancata reiterazione risultino adeguatamente valorizzate.
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