Ordinanza n. 3264/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento nr. 18482/23 emesso in data 20 gennaio 2023 dal Centro informativo amministrativo nazionale della Guardia di Finanza – Ufficio trattamento economico del personale in servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento n. 18482/23 del 20 gennaio 2023 relativo al trattamento economico del personale in servizio della Guardia di Finanza
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento adottato dal Centro informativo amministrativo nazionale della Guardia di Finanza – Ufficio trattamento economico del personale in servizio. Il TAR ha rilevato d'ufficio un vizio nella notificazione del ricorso: essa è stata effettuata presso caselle PEC dell'amministrazione intimata, anziché presso la competente Avvocatura generale dello Stato, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 144, comma 1, c.p.c. e 11, comma 3, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10, comma 3, della l. 3 aprile 1979, n. 103. L'Avvocatura generale dello Stato non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Rilevata l'irregolarità della notificazione, ha assegnato alla parte ricorrente quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso presso la competente Avvocatura generale dello Stato, in osservanza dell'art. 41, comma 3, c.p.a. Ha inoltre assegnato il successivo termine di sette giorni per depositare la prova dell'avvenuta notificazione, avvertendo che i termini assegnati dal giudice sono perentori ai sensi dell'art. 52, comma 1, c.p.a. La causa è stata rinviata all'udienza straordinaria del 25 settembre 2026.
Norme richiamate
La notificazione degli atti processuali destinati alle amministrazioni dello Stato deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente.
art. 11, comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
La notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni dello Stato deve essere eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato.
art. 10, comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103
La disciplina sulla notificazione presso l'Avvocatura dello Stato è espressamente applicabile ai giudizi amministrativi.
In presenza di una notificazione irregolare, il giudice assegna alla parte un termine per rinnovarla secondo le modalità prescritte.
La disciplina della rinnovazione della notificazione deve essere applicata nel testo risultante dagli interventi della Corte costituzionale richiamati nell'ordinanza.
I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.
Il termine assegnato per la rinnovazione della notificazione e quello successivo per il deposito della relativa prova sono perentori.
L'udienza si è svolta secondo il rito camerale previsto dalla disposizione.
La parte ricorrente si è rappresentata e difesa personalmente.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso amministrativo nei confronti di un'amministrazione dello Stato deve essere eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato, non presso le caselle PEC dell'amministrazione destinataria, quando la legge prescrive tale modalità.
- Quando la notificazione del ricorso è stata eseguita in modo irregolare e l'amministrazione statale non si è costituita, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine per la rinnovazione della notificazione secondo le forme prescritte, prima di definire il giudizio.
- I termini assegnati dal giudice amministrativo per la rinnovazione della notificazione e per il deposito della prova dell'adempimento sono perentori, salvo diversa previsione normativa o giudiziale.
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