Cassazione Penale, Sentenza n. 9969/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli per bancarotta fraudolenta distrattiva e per bancarotta semplice documentale in relazione al fallimento della "Doctor Games s.r.l.". Le censure contestavano: errata qualificazione giuridica della condotta (richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice per carenza di dolo), riconoscimento della particolare tenuità del fatto per la bancarotta documentale (art. 131-bis c.p.), decorrenza della prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice (art. 129 c.p.p.) e vizio nella valutazione delle circostanze e nella determinazione della pena (artt. 49, 132 c.p.). Inoltre si contestava la congruità della pena comparata tra imputati e la mancata applicazione della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi, in relazione al terzo motivo (prescrizione), fondati. Ha ritenuto estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale: il termine massimo (7 anni e 6 mesi) iniziato il 18/01/2010 e sospeso per complessivi 323 giorni è decorso il 06/06/2018, dunque prima della sentenza di secondo grado del 09/12/2020. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato di bancarotta semplice documentale; è stata inoltre annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuova determinazione della pena. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: le censure sulla qualificazione del fatto, sulla partecipazione degli imputati e sulla mancata applicazione delle attenuanti sono state ritenute irrilevanti o non specifiche, mentre il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la determinazione della pena sono stati ritenuti insindacabili in cassazione, se adeguatamente motivati.
Norme richiamate
art. 217 legge fallimentare (legge fall.)
Norma richiamata nelle censure sulla qualificazione della bancarotta (fraudolenta vs semplice). La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta distrattiva per il disegno unitario volto a "svuotare" la società
Invocato per chiedere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto in relazione alla bancarotta documentale semplice; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla pronuncia di prescrizione e non ha riconosciuto la tenuità nei punti rimasti esaminati
Norma sulla prescrizione processuale: la Corte ha calcolato il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) iniziato il 18/01/2010 e sospeso per 323 giorni, accertando la sua estinzione il 06/06/2018; in assenza di cause di non punibilità (comma 2), il reato è dichiarato estinto
Richiamato in relazione alla responsabilità penale e alla partecipazione: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di responsabilità per concorso nel disegno criminoso anche se alcune operazioni erano avvenute prima del ruolo formale di uno degli imputati
Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha confermato che la scelta del giudice di merito nella graduazione della pena rientra nella discrezionalità e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
Richiamato dalla difesa per sostenere che la cessione del ramo d'azienda non solleva automaticamente l'alienante dai debiti; la Corte di merito ha comunque ritenuto che la cessione abbia contribuito al risultato di 'svuotamento' e non abbia impedito la responsabilità penale degli imputati
Massime di principio
- La prescrizione deve essere calcolata con attenzione: se il termine massimo è spirato prima della sentenza impugnata, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la parte di sentenza relativa al reato estinto.
- Il riconoscimento della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è una strada distinta dalla questione di prescrizione e non è automaticamente riconosciuto: va valutato caso per caso sulla base della rilevanza e della quantità del disvalore concretamente prodotto.
- La riqualificazione del fatto da bancarotta fraudolenta a semplice richiede valutazione rigorosa del dolo: tuttavia, se esiste un disegno unitario volto a 'svuotare' la società, i giudici di merito possono ritenere sussistente il dolo distrattivo anche se alcune operazioni sono antecedenti al ruolo formale di un imputato.
- La cessione del ramo d'azienda non libera automaticamente il cedente dai debiti (art. 2560 c.c.); la percezione pratica di aver ceduto una "scatola vuota" non esclude la responsabilità per le scelte compiute che hanno determinato il dissesto.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se privi di congrua motivazione o manifestamente illogici.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione di merito; doglianze meramente reiterative o generiche sono inammissibili.
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