Cassazione Penale, Ordinanza n. 26937/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Genova, Sezione per i minorenni, aveva revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova e aveva confermato la sentenza di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale per i minorenni, con la quale era stata affermata la responsabilità penale del minorenne per concorso in rapina aggravata e violazione della legge sulle armi, in relazione a fatti commessi il 1 maggio 2023 e ad altri analoghi fatti del 18 maggio 2023. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando vizi di motivazione: secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità senza considerare elementi rilevanti, quali i difficili trascorsi di vita dell'imputato e le sue condizioni familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse non consentita in sede di legittimità, perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito e della motivazione in termini di persuasività, adeguatezza e ponderazione degli elementi fattuali, profili che non possono essere scrutinati salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La motivazione della Corte di appello è stata invece ritenuta esente dai vizi denunciabili, avendo spiegato in modo adeguato le ragioni del diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. È stata inoltre richiamata la regola secondo cui, nel caso di minorenne ricorrente, in caso di inammissibilità o rigetto non possono essere poste a suo carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
In cassazione sono deducibili solo i vizi di motivazione nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non è consentita una censura che miri a una rivalutazione del merito o della maggiore o minore persuasività della motivazione.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone indicate, secondo la disciplina sulla tutela dei dati personali.
Non citato espressamente, ma il testo riguarda la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; la Corte afferma che il diniego è stato adeguatamente motivato.
Non pertinente e non citato nel testo.
Non citato espressamente; il lavoro di pubblica utilità è evocato come misura sostitutiva richiesta dalla difesa, ma la base normativa non è specificata nel testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino soltanto a ottenere una diversa valutazione della completezza, puntualità o persuasività della motivazione, né una differente lettura delle prove.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione deve tradursi in mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi, non essendo sufficiente la mera dissociazione del ricorrente dalla ricostruzione operata dal giudice di merito.
- Quando la corte di merito spiega in modo coerente le ragioni del diniego di una richiesta incidentemente attinente al trattamento sanzionatorio o a misure sostitutive, il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito.
- Nel procedimento minorile, in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione, il minorenne non può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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