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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26937/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Genova, Sezione per i minorenni, aveva revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova e aveva confermato la sentenza di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale per i minorenni, con la quale era stata affermata la responsabilità penale del minorenne per concorso in rapina aggravata e violazione della legge sulle armi, in relazione a fatti commessi il 1 maggio 2023 e ad altri analoghi fatti del 18 maggio 2023. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando vizi di motivazione: secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità senza considerare elementi rilevanti, quali i difficili trascorsi di vita dell'imputato e le sue condizioni familiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse non consentita in sede di legittimità, perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito e della motivazione in termini di persuasività, adeguatezza e ponderazione degli elementi fattuali, profili che non possono essere scrutinati salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La motivazione della Corte di appello è stata invece ritenuta esente dai vizi denunciabili, avendo spiegato in modo adeguato le ragioni del diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. È stata inoltre richiamata la regola secondo cui, nel caso di minorenne ricorrente, in caso di inammissibilità o rigetto non possono essere poste a suo carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    In cassazione sono deducibili solo i vizi di motivazione nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non è consentita una censura che miri a una rivalutazione del merito o della maggiore o minore persuasività della motivazione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone indicate, secondo la disciplina sulla tutela dei dati personali.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato espressamente, ma il testo riguarda la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; la Corte afferma che il diniego è stato adeguatamente motivato.

  • art. 186 d.lgs. 285/1992

    Non pertinente e non citato nel testo.

  • art. 54 d.lgs. 274/2000

    Non citato espressamente; il lavoro di pubblica utilità è evocato come misura sostitutiva richiesta dalla difesa, ma la base normativa non è specificata nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino soltanto a ottenere una diversa valutazione della completezza, puntualità o persuasività della motivazione, né una differente lettura delle prove.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione deve tradursi in mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi, non essendo sufficiente la mera dissociazione del ricorrente dalla ricostruzione operata dal giudice di merito.
  • Quando la corte di merito spiega in modo coerente le ragioni del diniego di una richiesta incidentemente attinente al trattamento sanzionatorio o a misure sostitutive, il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito.
  • Nel procedimento minorile, in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione, il minorenne non può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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