Cassazione Civile, Ordinanza n. 04088/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici che avevano frequentato corsi di specializzazione in anni compresi tra il 1981 e il 1994 hanno chiesto la condanna solidale di varie amministrazioni statali al risarcimento del danno derivante dalla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in tema di adeguata retribuzione dei medici specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione i medici hanno dedotto violazione di norme interne, convenzionali e unionali sostenendo, in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non potesse essere usata per fissare il dies a quo della prescrizione; che il termine prescrizionale non potesse decorrere prima del consolidamento della giurisprudenza su giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva; e che, in presenza di tali incertezze, fosse necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea per chiarire l'effettività del rimedio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla prescrizione, richiamando il consolidato orientamento per cui il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370/1999. Ha escluso che le asserite incertezze su giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva potessero impedire la decorrenza della prescrizione, osservando che la lesione era già cristallizzata e che la tutela poteva essere attivata anche stragiudizialmente. Ha inoltre negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendo la questione già chiarita dalla giurisprudenza europea e nazionale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, oltre alle spese prenotate a debito per le amministrazioni statali.
Norme richiamate
requisito di specialità della procura per il ricorso per cassazione
La procura è valida anche se apposta su foglio separato, purché materialmente congiunto al ricorso; la collocazione topografica può integrare il requisito di specialità.
Dopo la riforma del 1997, la specialità della procura può risultare dalla collocazione topografica e non richiede necessariamente il riferimento espresso al giudizio o al provvedimento impugnato.
In presenza di litisconsorti facoltativi non notificati, l'impugnazione resta preclusa per costoro e non occorre ordinare la notificazione dell'impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Il motivo è inammissibile quando la questione di diritto è già risolta da un consolidato orientamento della Corte di cassazione.
art. 267 TFUE
È stato richiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché la questione era già chiarita.
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
La disposizione è stata assunta come momento di emersione della ragionevole certezza per i medici esclusi che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori atti di adempimento; da essa decorre la prescrizione decennale.
Richiamato nel motivo in relazione alla prescrizione del diritto azionato.
Richiamato nel motivo per contestare il dies a quo della prescrizione.
Richiamato nel motivo per contestare la rilevanza della prescrizione.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Richiamato dai ricorrenti quale disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi.
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
Indicato come disciplina applicabile, per i medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per la soccombenza connotata da manifesta infondatezza alla luce di giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione all'ulteriore importo del contributo unificato.
Richiamato quale criterio di conservazione del negozio/procura, per interpretare nei casi dubbi la volontà di conferire la procura al ricorso per cassazione.
Richiamato insieme al principio di conservazione per evitare la nullità della procura nei casi dubbi.
art. 4 L. n. 260 del 1958
L'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale rispetto al corretto legittimato non impedisce la costituzione del rapporto processuale e integra una mera irregolarità sanabile.
Massime di principio
- Nei giudizi di risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione di direttive europee, il termine di prescrizione può decorrere dal momento in cui l'inadempimento statale è divenuto sufficientemente certo per l'avente diritto, anche se il danno non sia ancora stato liquidato in via giudiziale.
- L'esistenza di incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo non impedisce, di per sé, la decorrenza della prescrizione quando il danneggiato sia in condizione di attivarsi anche stragiudizialmente per interromperla.
- Quando la Corte di cassazione ha già consolidato un orientamento sul punto, il motivo di ricorso che sollecita un diverso approdo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia se la questione di diritto unionale è già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e non emerge un effettivo contrasto con il principio di effettività.
- La procura per il ricorso per cassazione è valida anche se conferita su foglio separato materialmente congiunto all'atto, e nei casi dubbi deve essere interpretata in senso conservativo al fine di preservarne l'efficacia.
- L'erronea evocazione di un diverso organo statale, quando sia comunque chiaro il coinvolgimento dell'amministrazione statale competente, integra una mera irregolarità processuale sanabile e non esclude la riferibilità dell'azione allo Stato.
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