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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20361/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce: 1) il Tribunale del riesame avrebbe travalicato i poteri valutando una questione (la mancata notifica alle persone offese) che il G.U.P. aveva già implicitamente deciso, e quindi non devoluta all'appello; 2) il provvedimento del G.U.P. sarebbe inesistente per mancata acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 16-octies (Parere del Procuratore Nazionale Antimafia e del Procuratore generale), con conseguente nullità/inesistenza dell'ordinanza reiettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la richiesta di attenuazione della misura cautelare era inammissibile per mancata notifica alle persone offese, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., quando si procede per reati commessi con violenza alla persona; tale omissione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e impedisce l'esame nel merito dell'istanza. Per tale ragione la Corte non ha esaminato la censura relativa alla presunta nullità/inesistenza dell'ordinanza per mancata acquisizione dei pareri (che, se esistente, costituisce nullità a regime intermedio deducibile secondo i termini di legge). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    «a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità»

    La notifica alle persone offese dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare è obbligatoria, quando si procede per reati con violenza alla persona; la mancata notifica determina l'inammissibilità dell'istanza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare.

  • art. 16-octies d.l. 8/1991 conv. legge 82/1991

    Prescrive la preventiva acquisizione del parere della Procura Nazionale Antimafia (e, in alcuni casi, del procuratore generale) per istanze riguardanti collaboratori di giustizia e misure cautelari correlate; la mancata acquisizione del parere comporta la nullità del provvedimento di rigetto, ma tale nullità ha regime di deducibilità specifico.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Individua le ipotesi di nullità rilevabili d'ufficio (lett. c) e di partecipazione al procedimento del pubblico ministero/irregolarità formali (lett. b)); la Corte precisa che alcune violazioni attinenti alla 'partecipazione al procedimento' danno luogo a nullità soggette al regime di deducibilità.

  • artt. 180 e 182 cod. proc. pen.

    Regolano il regime di deducibilità delle nullità: alcune nullità devono essere dedotte tempestivamente secondo le forme previste, diversamente non possono essere fatte valere nelle fasi successive.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevato perché i capi d'imputazione collegati alla misura cautelare riguardano associazione mafiosa; la condanna per reati di tale natura può incidere sulle esigenze cautelari (presunzioni cautelari) richiamate nel processo cautelare.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze del giudice che decide sulle misure cautelari (ricorso al tribunale del riesame); citata in quanto l'appello cautelare è il mezzo utilizzato dal ricorrente e nella valutazione del principio devolutivo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Previsione delle fattispecie di ricorso per cassazione: i motivi dedotti dal ricorrente sono stati esaminati alla luce delle fattispecie previste per il sindacato di legittimità.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione per spiegare i limiti del principio devolutivo in sede di riesame: il controllo officioso su questioni di ammissibilità rilevabili d'ufficio prescinde dal principio generale di devoluzione.

Massime di principio

  • Quando si chiede la revoca o la sostituzione di una misura cautelare per reati commessi con violenza alla persona, la notifica dell'istanza alle persone offese è obbligatoria e la sua omissione rende l'istanza inammissibile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • L'inammissibilità dell'istanza per omissione della notifica impedisce l'esame del merito e preclude la possibilità di far valere in seguito vizi del provvedimento (quali nullità per mancato parere), poiché il procedimento non si instaura.
  • La mancata acquisizione dei pareri previsti dall'art. 16-octies (es. Procuratore Nazionale Antimafia, procuratore generale) determina una nullità a regime intermedio, soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182: va quindi eccepita tempestivamente secondo le forme previste, altrimenti non è valorizzabile in sede di legittimità.
  • Il giudice dell'appello cautelare può rilevare d'ufficio questioni di ammissibilità che incidono sull'instaurazione del procedimento (es. omissione notifica alle persone offese), indipendentemente dal principio devolutivo.
  • In situazioni analoghe è essenziale che il difensore verifichi e attesti la notifica alle persone offese prima di proporre istanze di revoca/sostituzione della misura; in mancanza, l'istanza rischia l'inammissibilità e il rigetto in via preliminare.
  • La contestazione della nullità formale del provvedimento (ad es. per mancato parere) deve essere proposta nei termini processuali e nei gradi nei quali la deducibilità è prevista; non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se era deducibile nel grado precedente.

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