Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3445/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello del 27/05/2021 che aveva parzialmente riformato l'assoluzione di primo grado ritenendo Carta responsabile di un episodio di falso ideologico (19/09/2013) e condannandolo a 2 mesi di reclusione con sospensione condizionale e al risarcimento dei danni. Il ricorso per Cassazione articolava sette motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione per non aver valorizzato la stampa del portale SUAP che indicava lo stato "attivita/intervento avviabile" (sostegno dell'assenza dell'elemento materiale del falso); 2) errata interpretazione e applicazione delle norme SUAP e del d.lgs. n.28/2011 e relative circolari, con richiamo alla procedura semplificata e alla richiesta di annullamento della pratica; 3) vizio di indicazione del luogo del fatto (Perfugas vs Tergu) e violazione della correlazione accusa-sentenza; 4) violazione del diritto di difesa e dell'art.24 Cost. per la modalità di trattazione (cartolare vs in presenza) e per mancata comunicazione delle possibilità difensive; 5) omissione dell'assunzione di prova decisiva e rigetto della richiesta di controprova (escussione dell'Ing. Vincenzo Cuccuru); 6) e 7) vizi relativi al trasferimento dell'azione civile in sede penale (art.75 c.p.p.), con contestazione dell'ammissibilità e della identità tra petitum/causa petendi del giudizio civile e della domanda trasferita in sede penale e infondatezza del danno attribuito all'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: non ha accolto le doglianze sulla presunta nullità o violazione del contraddittorio (ritenendo che il giudizio si sia svolto in presenza e che la difesa abbia potuto esercitare i propri diritti), ha escluso la rilevanza di una "rilettura" del compendio probatorio (ricadente nel merito, non sindacabile in Cassazione), ha considerato infondate le contestazioni sulla correlazione tra imputazione e sentenza, e ha motivato il rigetto delle richieste probatorie come non decisive o superflue. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e ad ulteriori somme per la colpa nell'atto di impugnazione secondo la normativa applicabile. Di fatto è dunque confermata (per effetto dell'inammissibilità del ricorso) la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello.

Norme richiamate

  • art. 481 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di falso ideologico in certificati; la Corte ha ritenuto configurabile il reato con riferimento all'attestazione falsa resa nel progetto del 19/09/2013.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione (manifesto vizio di motivazione e violazione di norme di diritto); la Corte ha osservato che i mezzi proposti erano in realtà richieste di riesame del fatto e della valutazione probatoria, non sindacabili in Cassazione.

  • d.lgs. n.28/2011, art. 6

    Disposizione sulla procedura per impianti da fonti rinnovabili (SUAP e procedure semplificate); la Corte ha ritenuto che la difesa non potesse far valere che la procedura semplificata rendesse lecita l'attestazione, sulla base degli elementi probatori e delle interlocuzioni con il personale SUAP.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità rilevabili d'ufficio; la Corte ha ritenuto che non sussistessero nullità tali da inficiare il giudizio e i diritti della difesa.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norme sull'integrazione probatoria in appello; la Corte ha giudicato legittimo il rigetto di richieste di prove quando queste sono superflue o non decisive.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Regole sull'assunzione di prove; la Corte ha richiamato che la rinnovazione probatoria richiede rilevanza e decisività e che il giudice di merito può ritenere le richieste non necessarie.

  • art. 75 cod. proc. pen.

    Disciplina del trasferimento dell'azione civile in sede penale; la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni della difesa sull'inammissibilità del trasferimento, dato che la parte civile si era costituita e le risultanze documentali collegavano l'azione civile al procedimento penale.

  • art. 24 Cost.

    Tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato compromesso e che il procedimento sia stato svolto con contraddittorio effettivo.

  • art. 522, 521 e 516 cod. proc. pen.

    Norme processuali in tema di contenuto della sentenza e competenza territoriale; la Corte ha ritenuto assente un mutamento sostanziale dell'oggetto del processo che leda il diritto di difesa, escludendo nullità per divergenza di indicazione del luogo.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni di fatto e delle prove: le doglianze che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se mirano solo a una 'rilettura' del merito.
  • Per essere rilevante ai fini di nullità o di vizio di motivazione, la mancata o errata acquisizione/valutazione di una prova deve determinare un concreto pregiudizio del diritto di difesa e non può essere contrapposta con argomentazioni meramente alternative.
  • La diversità tra l'indicazione del luogo o della data nel capo di imputazione e nella sentenza non determina automaticamente nullità se l'imputato ha potuto conoscere l'oggetto dell'accusa e difendersi adeguatamente; occorre una trasformazione radicale della fattispecie che alteri l'oggetto del processo per ravvisare violazione della correlazione accusa-sentenza.
  • Le eccezioni processuali (modalità di trattazione, richieste di trattazione in presenza, comunicazioni di cancelleria) sono valutate alla luce del concreto svolgimento del contraddittorio: l'assenza di un pregiudizio effettivo rende infondate le doglianze formali.
  • La richiesta di integrazione probatoria in appello può essere rigettata se le prove richieste appaiono superflue, irrilevanti o non decisive; il giudice di merito ha discrezionalità sulla ammissione delle prove sopravvenute purché la motivazione spieghi la superfluità.
  • Il trasferimento della domanda civile in sede penale (art.75 c.p.p.) è ammissibile quando il collegamento tra domanda civile e procedimento penale sia documentato e la parte civile si sia costituita: le eccezioni formali richiedono prova di pregiudizio per avere rilievo.
  • Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e altre sanzioni quando emergono profili di colpa nell'impugnazione stessa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.