Cassazione Civile, Ordinanza n. 12066/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto che aveva svolto funzioni di componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) presso il Ministero chiedeva la condanna dell'amministrazione al pagamento della retribuzione/compenso per l'attività svolta; in subordine domandava l'indennizzo per ingiustificato arricchimento della P.A. Il Tribunale aveva liquidato il compenso in via proporzionale rispetto all'attività effettivamente espletata, richiamando i criteri previsti dal d.m. 5 marzo 2008, e la Corte d'appello aveva confermato l'impostazione, correggendo però il dato di fatto relativo a un asserito pagamento già avvenuto. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 4-bis, comma 2, d.l. 208/2008 conv. in l. 13/2009, sostenendo che la norma disciplinasse le modalità di corresponsione dei compensi dei componenti della Commissione IPPC in misura del 50% all'avvio dell'istruttoria e del restante 50% dopo il rilascio o diniego dell'autorizzazione, e dovesse applicarsi anche ai rapporti in corso; 2) in subordine, violazione dell'art. 13, comma 2, d.P.R. 90/2007, contestando che il giudice potesse fondarsi sull'atto della direzione generale ministeriale che aveva liquidato un importo proporzionale, qualificandolo come mera offerta e non come provvedimento; 3) violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., lamentando la sottostima dell'importanza, gravosità e risultati dell'opera, e invocando la liquidazione equitativa del compenso anche alla luce degli artt. 1709 e 2225 c.c.; 4) violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. in tema di spese, contestando la compensazione parziale operata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 4-bis, comma 2, d.l. 208/2008 conv. in l. 13/2009 è entrato in vigore dopo la cessazione dell'incarico del ricorrente e non risulta dotato di efficacia retroattiva o di interpretazione autentica. Ha ritenuto infondati anche i motivi sulla liquidazione del compenso, osservando che i giudici di merito avevano correttamente ricondotto la vicenda all'art. 2237 c.c., trattando la cessazione dell'incarico come una forma di recesso del committente: in tale ipotesi il compenso è dovuto solo per l'opera svolta, e la quantificazione proporzionale rispetto all'intero compenso, con applicazione parametrica del d.m. 5 marzo 2008 ridotto in base allo stato di avanzamento, è conforme alla giurisprudenza di legittimità. La censura sul carattere equitativo della liquidazione è stata considerata sostanzialmente di merito. È stato infine dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, poiché il controllo di legittimità non investe la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Nessuna spesa di legittimità è stata liquidata per mancata difesa del Ministero.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 2, d.l. 30 dicembre 2008 n. 208
convertito con modificazioni nella L. n. 13/2009
non applicabile al caso perché entrato in vigore dopo la cessazione dell'incarico e privo di espressa retroattività o natura di interpretazione autentica
conversione del d.l. 208/2008
richiamata solo come legge di conversione della disciplina sui compensi della Commissione IPPC
art. 13, comma 2, d.P.R. 14 maggio 2007 n. 90
richiamato dal ricorrente in relazione all'adozione del d.m. 5 marzo 2008 quale criterio di determinazione del compenso
d.m. 5 marzo 2008
utilizzato dai giudici di merito come parametro per la liquidazione del compenso, con riduzione proporzionale in ragione del mancato completamento dell'incarico
la cessazione dell'incarico è stata inquadrata come recesso del committente; il prestatore d'opera ha diritto al compenso per l'attività svolta e al rimborso delle spese sostenute
invocato per la liquidazione del compenso professionale; la Corte rileva che la quantificazione proporzionale e parametrica già soddisfa il criterio equitativo in relazione alla quantità dell'opera prestata
richiamato dal ricorrente come ulteriore base per la liquidazione del compenso in via equitativa
richiamato dal ricorrente come ulteriore base per la liquidazione del compenso in via equitativa
richiamato in tema di regolamento delle spese secondo soccombenza
richiamato in tema di compensazione parziale delle spese di lite
non citato nel testo fornito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato, dato atto in dispositivo
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta disciplina per la prima volta una materia, essa non si applica ai rapporti già esauriti o alle cessazioni d'incarico anteriori, salvo una chiara previsione di retroattività o di interpretazione autentica.
- Nel contratto d'opera professionale, se il committente recede o l'incarico cessa prima del completamento della prestazione, il compenso non si commisura all'opera integrale pattuita, ma solo all'attività effettivamente svolta.
- La quantificazione del compenso per attività professionale non completata può essere effettuata in via proporzionale rispetto al compenso complessivo previsto, utilizzando il parametro tariffario o normativo come base e applicando correttivi in ragione dello stato di avanzamento della prestazione.
- La censura in cassazione che si limiti a contestare la valutazione di merito sulla gravosità, importanza o risultato dell'opera è inammissibile quando il giudice di merito abbia già applicato un criterio di liquidazione coerente con i parametri normativi e con la quantità dell'attività svolta.
- In tema di spese processuali, il controllo di legittimità non consente di sindacare la discrezionalità del giudice di merito sulla compensazione, se non per il rispetto del principio che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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