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Ordinanza

Ordinanza n. 4330/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 13/1/2022 n. 249

Giustizia amministrativa202504843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata restituzione di €300,00, oltre interessi legali, in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 249 del 13 gennaio 2022; il ricorso è stato interpretato come reclamo contro l'inerzia del commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero della Giustizia non avesse integralmente eseguito la sentenza del TAR Campania n. 249 del 13 gennaio 2022, omettendo di restituire la somma di €300,00 versata a titolo di contributo unificato, maggiorata degli interessi legali. Il giudice ha rilevato che, nel precedente giudizio, era stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione. Pertanto, le doglianze relative all'omessa esecuzione non potevano essere rivolte direttamente all'amministrazione, ma dovevano essere ricondotte al reclamo previsto dall'art. 114 c.p.a. contro l'attività o l'inerzia del commissario. In applicazione del principio di conservazione degli strumenti processuali, il ricorso è stato interpretato come reclamo. Il Collegio ha poi rilevato l'applicabilità dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che sospende automaticamente, per il periodo previsto dalla norma, i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, comprese le fasi incidentali riguardanti l'omessa, incompleta o inesatta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza pronunciarsi, allo stato, sui profili di rito, sul merito della mancata restituzione della somma e sulle spese. Il Collegio ha ritenuto che il riferimento legislativo ai giudizi di ottemperanza comprendesse anche le fasi incidentali e i reclami relativi all'attività o all'inerzia del commissario ad acta. Ha quindi applicato il combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, disponendo la sospensione fino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    «l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza possa scaturire [...] nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza»

    Il giudizio di ottemperanza presuppone, ordinariamente, un comportamento omissivo o elusivo imputabile all'amministrazione quale soggetto responsabile dell'esecuzione.

  • art. 21 c.p.a.

    La nomina del commissario ad acta sostituisce l'amministrazione nell'attività di esecuzione del giudicato.

  • art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.

    «le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni»

    Le contestazioni sull'attività o sull'inerzia del commissario ad acta costituiscono una fase interna al giudizio di ottemperanza e sono proponibili mediante reclamo davanti al giudice dell'ottemperanza.

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Prevede il controllo giurisdizionale sugli atti del commissario ad acta mediante reclamo delle parti e, per i terzi estranei al giudicato, mediante rito ordinario.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha introdotto nell'art. 5-sexies l. n. 89/2001 il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    «per i successivi due anni [...] i creditori [...] non possono iniziare [...] giudizi di ottemperanza e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»

    Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti considerati dalla disposizione, estesa anche alle fasi incidentali concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente all'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa della sospensione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nell'ambito dell'ottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le contestazioni relative alla mancata o inesatta esecuzione devono essere rivolte all'attività o all'inerzia del commissario mediante reclamo davanti al giudice dell'ottemperanza, non mediante una nuova censura del comportamento dell'amministrazione.
  • In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente proposto come ottemperanza può essere riqualificato dal giudice come reclamo contro l'attività o l'inerzia del commissario ad acta, quando dal suo contenuto emerga tale specifica contestazione.
  • La previsione normativa che sospende i giudizi di ottemperanza relativi a determinati crediti comprende anche le fasi incidentali del medesimo giudizio, incluse quelle riguardanti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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