Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione all’Esame di Stato 2025/2026 all’esito degli esami preliminari, unitamente agli atti della commissione esaminatrice, alle griglie e ai verbali di valutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (studente candidato esterno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, candidato esterno all’Esame di Stato conclusivo del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, ha impugnato la propria non ammissione deliberata all’esito degli esami preliminari. Ha dedotto, in particolare, la mancata adozione degli strumenti dispensativi e compensativi previsti dal proprio piano didattico personalizzato, nonché l’assenza di condizioni ambientali e temporali idonee a evitare che la sua condizione personale incidesse negativamente sulla performance. È stato inoltre contestato il rinvio della prova orale al giorno successivo, con aggravamento del carico ansioso, e, con motivi aggiunti, l’utilizzo di griglie ordinarie di dipartimento, prive di adattamenti alla specifica condizione del candidato. Il ricorrente ha lamentato altresì che dagli atti non risultassero né le ragioni della mancata predisposizione di griglie adattate né le concrete modalità con cui la commissione avrebbe tenuto conto del piano didattico personalizzato e della diagnosi nell’attribuzione dei punteggi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris, sia pure nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, con riferimento alla mancata adozione di griglie di valutazione delle prove scritte e orali adattate alle misure previste dal piano didattico personalizzato, alla mancata indicazione delle ragioni della loro eventuale non adozione e alla carenza di motivazione sulle modalità concrete di valutazione della condizione del candidato. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in ragione della prossimità della sessione straordinaria dell’Esame di Stato, normalmente prevista nel mese di settembre. In applicazione dell’art. 55 c.p.a., ha disposto la rinnovazione della prova preliminare, da svolgersi con le misure dispensative e compensative adeguate alla condizione descritta nel piano didattico personalizzato e, salvo motivato contrario avviso dell’istituto, mediante griglie che ne tenessero conto. L’inizio delle prove è stato ordinato entro sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la conclusione entro il 31 luglio 2026, con obbligo per l’istituto di depositare l’esito e la documentazione relativa. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 settembre 2026; la decisione sulle spese è stata riservata al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il Tribunale dispone, in via cautelare, la rinnovazione della prova preliminare.
La tutela cautelare può assumere natura propulsiva e ordinare la rinnovazione della prova quando ricorrano fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 14, comma 2, d.lgs. 62/2017
esame preliminare per i candidati esterni all’esame di Stato
Il superamento dell’esame preliminare costituisce condizione per l’ammissione del candidato esterno all’Esame di Stato.
art. 20 d.lgs. 62/2017
Le modalità di svolgimento e valutazione degli esami devono tenere conto delle specifiche esigenze degli studenti con disturbi dell’apprendimento, secondo le misure previste dalla documentazione didattica individualizzata.
art. 5 O.M. n. 54 del 26 marzo 2026
Disciplina gli esami preliminari dei candidati esterni all’Esame di Stato e ne subordina il superamento all’ammissione alla sessione conclusiva.
art. 25 O.M. n. 54/2026
Impone di considerare, nello svolgimento e nella valutazione delle prove, le misure previste per il candidato con specifiche esigenze documentate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nella valutazione degli esami preliminari sostenuti da un candidato esterno con disturbo specifico dell’apprendimento, l’amministrazione scolastica deve applicare concretamente le misure dispensative e compensative previste dal piano didattico personalizzato e dalla disciplina vigente.
- L’utilizzo di griglie valutative ordinarie, non adattate alla condizione documentata del candidato, richiede una motivazione specifica sulle ragioni della mancata adozione di strumenti individualizzati.
- Il provvedimento di valutazione deve rendere verificabili le modalità con cui la commissione ha concretamente considerato la condizione del candidato e il relativo piano didattico personalizzato nell’attribuzione dei punteggi.
- La prossimità della sessione straordinaria dell’Esame di Stato può integrare il periculum in mora necessario per ottenere in via cautelare la rinnovazione dell’esame preliminare.
- In presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può adottare una misura cautelare propulsiva ordinando la rinnovazione della prova secondo modalità conformi alla disciplina sulle misure compensative e dispensative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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