Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di valutazione negativa della prova orale del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, con attribuzione del punteggio di 59/70
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso regionale per titoli ed esami indetto per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. Dopo avere superato la prova scritta con il punteggio di 90, ha sostenuto la prova orale, valutata con 59 punti, inferiore alla soglia minima di 70. Ha chiesto l'annullamento del verbale di valutazione della prova orale e degli atti presupposti e conseguenti, nonché l'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria degli idonei, previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni riferite alla valutazione tecnico-discrezionale della commissione, alla formulazione della traccia della prova simulata e alla durata effettiva della prova orale. Il ricorrente si è riservato di proporre motivi aggiunti contro i successivi provvedimenti di approvazione della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, il fumus boni juris. In particolare, dal confronto tra il giudizio discorsivo e il punteggio attribuito sulla base delle griglie di valutazione non sono emersi ictu oculi elementi idonei a dimostrare che la valutazione della commissione fosse irragionevole, illogica o affetta da difetto di istruttoria. Il giudice ha inoltre escluso, sempre in via preliminare, l'evidenza di una formulazione della traccia della prova simulata tale da impedire una corretta valutazione e di una durata della prova orale effettiva non congrua. La decisione è limitata alla fase cautelare e riserva ogni ulteriore approfondimento al merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia e degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base normativa per la valutazione sommaria del fumus boni juris e per il rigetto dell'istanza cautelare.
D.D.G. n. 2939/2025
Atto di indizione del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205
Fonte richiamata quale base regolativa del concorso per il reclutamento del personale docente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione della commissione esaminatrice non può essere sospesa quando, dal confronto tra il giudizio discorsivo e il punteggio attribuito secondo le griglie di valutazione, non emergano ictu oculi profili di irragionevolezza, illogicità o difetto di istruttoria.
- La valutazione tecnico-discrezionale della commissione di concorso resta insindacabile in sede cautelare, salvo che risultino immediatamente percepibili vizi macroscopici quali irragionevolezza, illogicità o carenza istruttoria.
- La contestazione della traccia di una prova simulata non giustifica la sospensione cautelare se non è dimostrato, con evidenza immediata, che la sua formulazione abbia impedito una corretta valutazione della prestazione.
- La dedotta durata incongrua di una prova orale non integra, in sede cautelare, un fumus boni juris sufficiente quando non emergano elementi immediatamente idonei a dimostrare l'effettiva non congruità del tempo assegnato.
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