Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Pianificazione e successiva attuazione della riorganizzazione dei posteggi isolati di souvenir e del mercato ortofrutticolo, con ricollocazione dei posteggi in altra area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese hanno impugnato la deliberazione comunale di revisione e rinnovo dei pianini relativi alle occupazioni di suolo pubblico, gli atti presupposti, la comunicazione di avvio del procedimento attuativo e la relativa planimetria. Una ricorrente ha inoltre impugnato la determinazione dirigenziale attuativa del 22 maggio 2026 e la planimetria allegata, con cui il Comune ha disposto la ricollocazione unitaria di otto posteggi isolati di souvenir in un diverso campo, stabilendo l'assegnazione secondo rotazione e confermando la collocazione di alcuni posteggi del mercato ortofrutticolo. In sede cautelare sono state prospettate, tra l'altro, la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'illegittimità della revisione della pianificazione in pendenza di concessioni già in essere e l'illegittimità della determinazione attuativa. Il TAR ha espressamente lasciato impregiudicata, per la fase cautelare, ogni questione sull'ammissibilità dei ricorsi principale e per motivi aggiunti con riguardo alla loro natura collettiva.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, rilevando che la deliberazione comunale rientra nell'attività di pianificazione e riorganizzazione delle occupazioni di suolo pubblico, caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa e sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non ravvisati allo stato degli atti. Non è stata ritenuta evidente la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, poiché la revisione del pianino appare riconducibile a una scelta generale sull'assetto complessivo delle occupazioni di suolo pubblico, anche se incidente su concessioni già in essere. Il potere di revisione pianificatoria non è stato ritenuto, in linea di principio, subordinato alla preventiva scadenza delle concessioni. Non sono emersi evidenti difetti di motivazione o istruttoria, considerato il coinvolgimento del Comune, della Regione e della Soprintendenza nell'ambito della revisione complessiva dei pianini; la determinazione attuativa è apparsa coerente con la pianificazione e adottata dopo l'esame delle osservazioni degli operatori. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto consisteva essenzialmente nella possibile riduzione degli introiti, quindi in un danno patrimoniale suscettibile di valutazione economica e di eventuale ristoro per equivalente, senza prova di conseguenze irreversibili o non riparabili. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. La decisione non definisce il merito né le questioni di ammissibilità.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
danno grave e irreparabile
La tutela cautelare richiede la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, consistente in un danno grave e irreparabile; il danno patrimoniale suscettibile di ristoro per equivalente, in assenza di conseguenze irreversibili, non integra tale requisito.
art. 7 l. 241/1990
La revisione generale dell'assetto pianificatorio delle occupazioni di suolo pubblico non appare, in sede cautelare, soggetta alla comunicazione individuale di avvio del procedimento per il solo fatto di incidere su concessioni già in essere.
art. 52 d.lgs. 42/2004
La deliberazione impugnata richiama l'approvazione di un'intesa tra amministrazioni nell'ambito della disciplina dei beni culturali e paesaggistici; il testo non attribuisce tuttavia alla disposizione una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Le scelte comunali di pianificazione e riorganizzazione delle occupazioni di suolo pubblico costituiscono esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo, in assenza di profili vincolati, soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti adeguatamente evidenziati.
- La revisione generale dell'assetto delle occupazioni di suolo pubblico non richiede, in linea di principio, la preventiva scadenza delle singole concessioni interessate, né la mera incidenza su rapporti concessori in essere trasforma automaticamente la scelta pianificatoria in un procedimento individuale soggetto alla comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.
- In sede cautelare, la contestazione di una pianificazione comunale non evidenzia il fumus boni iuris quando l'atto risulta adottato nell'ambito di un procedimento complessivo, con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, e non emergono ictu oculi difetti di motivazione o di istruttoria.
- Il danno consistente nella diminuzione degli introiti derivante dalla ricollocazione di posteggi integra, di regola, un pregiudizio patrimoniale suscettibile di valutazione economica e di ristoro per equivalente; in mancanza della prova di conseguenze irreversibili o non riparabili, esso non soddisfa il requisito del periculum in mora previsto dall'art. 55 c.p.a.
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