Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di revoca della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e successiva ordinanza di rettifica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale con cui il Comune di Verona aveva disposto la revoca della licenza relativa a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, nonché il successivo provvedimento di rettifica e gli atti presupposti, inclusa una richiesta della Prefettura richiamata negli atti impugnati. Dalla motivazione dell'ordinanza cautelare emerge che la contestazione riguardava, in particolare, l'assoggettamento della revoca alle garanzie procedimentali e al contraddittorio. Il giudice ha esaminato la domanda secondo il criterio del fumus boni iuris proprio della cognizione cautelare.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In sede sommaria ha qualificato la revoca della cosiddetta licenza di commercio, adottata ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 616/1977, come misura preventiva e cautelare diretta a prevenire possibili fonti di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Poiché la misura non ha natura sanzionatoria, ma risponde a ragioni di urgenza e a finalità cautelari, il giudice ha ritenuto che non sia soggetta alla rigida osservanza delle garanzie procedimentali né a un aggravamento del contraddittorio. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti, liquidate in euro 700,00 oltre IVA e CPA per ciascuna parte resistente.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 616/1977
La revoca della licenza di commercio è considerata, nella valutazione cautelare del giudice, una misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, volta a prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
art. 55 c.p.a.
La domanda di sospensione è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris.
Massime di principio
- La revoca della licenza di commercio adottata per finalità di prevenzione di possibili pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria.
- Una misura preventiva e cautelare urgente, priva di finalità afflittiva, non è soggetta alla rigida osservanza delle garanzie procedimentali proprie dei procedimenti sanzionatori né a un aggravamento del contraddittorio.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, all'esame sommario, il ricorso non presenti il prescritto fumus boni iuris.
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