Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni del Consiglio di istituto e conseguenti decreti dirigenziali che hanno disposto, a partire dall’anno scolastico 2026-2027, la distribuzione dell’orario scolastico su cinque giorni settimanali anziché sei
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, genitori di nove studenti su 812 iscritti all’istituto, hanno impugnato con il ricorso introduttivo la deliberazione del Consiglio di istituto e il conseguente decreto dirigenziale con cui era stata introdotta la settimana scolastica articolata su cinque giorni. Con motivi aggiunti hanno impugnato una successiva deliberazione del Consiglio di istituto e il conseguente decreto dirigenziale, adottati all’esito di una rinnovata istruttoria e recanti la conferma della medesima organizzazione oraria. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto delle questioni rilevanti ai fini cautelari: la decorrenza della modifica dall’anno scolastico 2026-2027; la pretesa lesione dell’affidamento degli studenti alla conservazione dell’orario su sei giorni per l’intero percorso scolastico; la contestazione della mancata adozione dei provvedimenti in contiguità temporale con il Piano triennale dell’offerta formativa; la rilevanza del termine di febbraio per le iscrizioni; l’eventuale possibilità per gli studenti già iscritti di trasferirsi presso altri istituti; l’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione; la considerazione del sondaggio svolto tra gli studenti e del voto favorevole espresso dal Collegio docenti.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e con riserva di ogni approfondimento nel merito, ha ritenuto che il ricorso introduttivo fosse divenuto verosimilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i provvedimenti originari erano stati sostituiti o comunque superati dalla successiva deliberazione del Consiglio di istituto e dal conseguente decreto dirigenziale, impugnati con motivi aggiunti. Ha tuttavia esaminato in via cautelare anche il ricorso per motivi aggiunti, rilevando l’assenza del fumus boni iuris. In particolare, la modifica dell’orario decorreva dall’anno scolastico successivo; non appariva configurabile un affidamento giuridicamente tutelabile al mantenimento dell’articolazione su sei giorni per l’intero percorso scolastico; il termine di febbraio per le iscrizioni riguardava gli studenti destinati alle classi prime e non quelli già frequentanti l’istituto, la cui iscrizione all’anno successivo avveniva automaticamente; non risultava dimostrato che il trasferimento degli studenti già iscritti ad altri istituti fosse soggetto a termini perentori; la scelta era stata preceduta da un sondaggio tra gli studenti, favorevole a larga maggioranza; le motivazioni espresse nella nuova deliberazione non apparivano prima facie illogiche o irragionevoli e attenevano comunque al merito dell’azione amministrativa; risultava inoltre che il Collegio docenti si era espresso a maggioranza in favore della settimana articolata su cinque giorni. Il TAR ha quindi respinto entrambe le istanze cautelari e ha compensato le spese della fase cautelare in ragione della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sopravvenienza di un nuovo provvedimento che rinnova o conferma la decisione amministrativa originariamente impugnata può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso introduttivo, ferma restando la valutazione cautelare del ricorso per motivi aggiunti contro il nuovo atto.
- La modifica dell’organizzazione dell’orario scolastico con decorrenza dall’anno scolastico successivo non determina, di per sé, una lesione di un affidamento giuridicamente tutelabile degli studenti al mantenimento dell’articolazione oraria vigente per l’intero percorso scolastico.
- Gli studenti già frequentanti un istituto, la cui iscrizione all’anno successivo avviene automaticamente, non possono fondare una specifica censura sulla mancata adozione della modifica dell’orario in prossimità del termine previsto per le iscrizioni alle classi prime, se tale termine non incide sulla loro posizione.
- In sede cautelare, la scelta dell’amministrazione scolastica relativa all’articolazione settimanale dell’orario è sindacabile solo ove emergano prima facie illogicità o irragionevolezza; la presenza di un sondaggio favorevole tra gli studenti, del voto favorevole del Collegio docenti e di motivazioni espresse dall’organo competente può escludere il fumus boni iuris.
- La mera allegazione della possibilità di trasferimento presso altro istituto non dimostra un pregiudizio cautelare attuale quando non sia provato che il trasferimento degli studenti già iscritti sia soggetto a termini perentori.
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